Niente disconoscimento degli estratti di ruolo in assenza di contestazione circa la conformità all'originale
13 Ottobre 2020
Così si esprime la Suprema Corte con l'ordinanza n. 21729/20, depositata l'8 ottobre.
Il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 98 l. fall. da Equitalia, al fine di ottenere l'ammissione allo stato passivo di una società per via di alcuni crediti iscritti nei ruoli formati e resi esecutivi ex art. 12, d.P.R. n. 602/1973, in quanto risultava assente la sottoscrizione dell'asseverazione della conformità al ruolo degli estratti del ruolo stesso prodotti dalla concessionaria.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che al caso di specie non può essere riferita la norma oggetto del ricorso, bensì l'art. 23, d.lgs. n. 82/2005, il quale al comma 2 sancisce che «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta», restando comunque fermo l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. (Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |