Niente disconoscimento degli estratti di ruolo in assenza di contestazione circa la conformità all'originale

Redazione scientifica
13 Ottobre 2020

Il giudice non ha il potere di disconoscere l'efficacia probatoria degli estratti del ruolo su supporto analogico di documento informatico quando essi siano conformi alle regole tecniche vigenti ed il curatore non ne abbia contestato la conformità all'originale.

Così si esprime la Suprema Corte con l'ordinanza n. 21729/20, depositata l'8 ottobre.

Il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 98 l. fall. da Equitalia, al fine di ottenere l'ammissione allo stato passivo di una società per via di alcuni crediti iscritti nei ruoli formati e resi esecutivi ex art. 12, d.P.R. n. 602/1973, in quanto risultava assente la sottoscrizione dell'asseverazione della conformità al ruolo degli estratti del ruolo stesso prodotti dalla concessionaria.
Equitalia propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 5, d.l. n. 669/1996, in quanto la norma attribuirebbe al concessionario solo il potere di asseverare la provenienza dell'atto dall'ente impositore, senza prevedere anche la sua sottoscrizione.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che al caso di specie non può essere riferita la norma oggetto del ricorso, bensì l'art. 23, d.lgs. n. 82/2005, il quale al comma 2 sancisce che «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta», restando comunque fermo l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Ciò posto, la Corte osserva come nel caso concreto non risulti che il curatore abbia contestato la conformità all'originale, essendo dunque precluso al Giudice di disconoscere l'efficacia probatoria degli estratti del ruolo, considerando che si tratta di copie parziali su un supporto analogico di documento informatico formate nel rispetto delle disposizioni concernenti la trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario della riscossione.
Per questo motivo, gli Ermellini cassano il decreto impugnato e rinviano gli atti al Tribunale di Bari.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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