Sull'appellabilità del decreto cautelare monocratico

13 Ottobre 2020

Quali sono gli strumenti previsti dall'ordinamento per l'impugnazione del decreto cautelare monocratico reso ai sensi dell'art. 56, c.p.a.?

Quali sono gli strumenti previsti dall'ordinamento per l'impugnazione del decreto cautelare monocratico reso ai sensi dell'art. 56, c.p.a.?

Il Codice del processo amministrativo disciplina l'incidente cautelare mettendo a disposizione una serie di strumenti volti ad assicurare di pervenire alla definizione del giudizio re adhuc integra, tra i quali quello di cui all'art. 56, c.p.a. recante «misure cautelari monocratiche».

Specularmente, l'art. 62, c.p.a. disciplina l'appello cautelare assoggettandovi esclusivamente «le ordinanze cautelari».

Alla domanda concernente l'esistenza, o meno, di uno strumento tipico per l'appello avverso un decreto cautelare, dunque, non può che darsi risposta negativa.

Tuttavia, si sono registrate alcune pronunce che hanno riconosciuto l'eccezionale praticabilità di tale rimedio extra ordinem proprio per assicurare, in circostanze di assoluta imprescindibilità, la pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale che, altrimenti, sarebbe stata irrimediabilmente pregiudicata.

Segnatamente, in alcuni decreti, anche anteriori all'entrata in vigore del Codice (cfr. Cons. St., Sez. V, dec. n. 4628/2009), il Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. III, dec. n. 5650/2014; Id., Sez. IV, dec. n. 5971/2018; Id., Sez. III, dec. n. 4792/2020), sulla base della esigenza di indefettibilità della tutela cautelare, in qualsiasi fase e grado del processo, desunta anche dai principi di cui all'art. 24, Cost. e 6 e 13, CEDU, ha affermato che, pur nel silenzio del Codice di rito, il decreto cautelare emesso dal Presidente del TAR debba considerarsi appellabile al ricorrere di eccezionali ragioni d'urgenza, tali da rendere altrimenti irreversibile il pregiudizio al bene della vita a causa del tempo intercorrente tra la data di emanazione del decreto appellato e la data fissata per la trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale.

Sussistendo tali rigorosi presupposti, pertanto, è stata riconosciuta l'appellabilità del decreto cautelare, salva ed impregiudicata la conseguente statuizione collegiale da parte del TAR e ferma l'esigenza di fissazione, anche da parte del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, della camera di consiglio per la discussione collegiale dell'appello cautelare.

Tanto premesso, occorre pure segnalare l'esistenza di opposti orientamenti che hanno concluso per l'inammissibilità del rimedio (cfr. Cons. St., Sez. VI, dec. n. 4740/2020; Id., Sez. V, dec. n. 3015/2017) ovvero per il radicale “non luogo a provvedere” sull'istanza (cfr. Cgars, Sez. giur., dec. n. 624/2020).

Attraverso quest'ultimo provvedimento, in particolare, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha ritenuto inequivocabile l'inappellabilità del decreto cautelare monocratico giusta il tenore dell'art. 56, comma 2, c.p.a., definendo lo strumento azionato radicalmente inesistente e, conseguentemente, concludendo per il non luogo a provvedere sull'istanza «esulando dalle competenze presidenziali l'esercizio di qualsivoglia potere processuale non previsto da nessuna disposizione di legge».

Il medesimo decreto, inoltre, dà atto della ritenuta forzatura del sistema informatico da parte dell'istante che, procedendo al deposito telematico, ha classificato l'atto come “appello avverso ordinanza cautelare”, rilevando l'opportunità di predisporre un sistema tale da impedire il deposito e l'iscrizione a ruolo di istanze extra ordinem e disponendo la trasmissione del provvedimento, per conoscenza e competenza, al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

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