Se la madre e il figlio minore si trasferiscono in altra abitazione, i costi del nuovo alloggio devono essere computati nell'assegno di mantenimento per il figlio minore?
14 Ottobre 2020
Nell'ipotesi in cui il padre sia proprietario esclusivo dell'immobile adibito a casa coniugale, e intenda rimanerci, mentre la madre d'accordo al trasferimento insieme al figlio minore in altra abitazione, vi si trasferisca, il marito è tenuto a sostenere tali costi e a computarli nell'assegno di mantenimento per il figlio minore?
Innanzitutto, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., l'assegnazione della casa familiare è una misura funzionale a salvaguardare e garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Nel caso di specie, qualora il marito volesse continuare ad abitare nella casa coniugale e la moglie vi acconsentisse, ritengo che i costi del nuovo alloggio ove madre e figlio si trasferiranno dovranno certamente essere tenuti in considerazione nella determinazione dell'assegno di mantenimento previsto per il figlio minore indipendentemente dal fatto che il marito sia proprietario esclusivo dell'immobile. Il titolo di proprietà, infatti, avrebbe assunto rilevanza solo nel caso in cui i coniugi non avessero avuto figli conviventi, in quanto, in questo caso, non si avrebbe diritto all'assegnazione della casa coniugale. Nel caso in esame, dunque, l'eventuale rinuncia, da parte della madre, del diritto all'assegnazione della casa coniugale, potrà essere “controbilanciata” solo se il padre contribuirà attivamente alle spese relative alla nuova abitazione presso cui moglie e figlio si trasferiranno. Tali oneri, dunque, dovranno essere computati nell'assegno di mantenimento previsto per il figlio minore. |