COVID-19: quando il formato dell'atto richiesto dal difensore è incompatibile con la trasmissione telematica
14 Ottobre 2020
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28167/20, si è pronunciata sulla mancata trasmissione degli atti richiesti lamentata dal difensore, al quale, fra l'altro era stato indicato il luogo errato del collegamento in udienza, irritualità poi sanata dalla sua effettiva partecipazione.
In particolare, sulla questione la Corte rileva innanzitutto che, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, l'art. 83, commi 6 e 7, d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 27/2020, ha investito i capi degli uffici giudiziari del compito di adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze.
Nella fattispecie, l'ufficio aveva rigettato l'istanza del difensore osservando che si trattava di «atti forniti in formato cartaceo + dvd», formato non compatibile con la trasmissione degli atti per via telematica, «con conseguente inoperatività della modalità invocata dalla difesa e applicazione della generale regola della forma del deposito ordinario presso la cancelleria del Tribunale del riesame ex art. 310, comma 2, c.p.p., con facoltà del difensore di prenderne cognizione e di estrarne copia».
Fonte: diritto e giustizia |