Sul decorso del termine per l'impugnazione degli atti di gara

Redazione Scientifica
13 Ottobre 2020

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorre dalla notificazione o dalla...

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorre dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, nel caso in cui questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, mentre in tutti gli altri casi, il dies a quo va individuato nel momento della comunicazione o, in difetto, dell'effettiva conoscenza dell'atto; pertanto, nelle procedure selettive del contraente della p.a., stanti le disposizioni di cui, prima, all'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 e, ora, dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, che prescrivono la comunicazione degli atti e, in particolare, dell'aggiudicazione agli interessati, la decorrenza del termine per l'impugnazione ha inizio dalla data della comunicazione o della conoscenza effettiva dell'atto (salvo che per il bando, per il quale, unicamente, si prevede la decorrenza legata alla conclusione della pubblicazione).

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