Sul regime intertemporale del rito super-accelerato di cui all'art. 120 comma 2-bis c.p.a.

Redazione Scientifica
14 Ottobre 2020

L'abrogazione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., con il conseguente venir meno dell'obbligo di immediata impugnazione delle ammissioni o esclusioni dalla procedura di gara...

L'abrogazione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., con il conseguente venir meno dell'obbligo di immediata impugnazione delle ammissioni o esclusioni dalla procedura di gara, non opera nei confronti di quei giudizi in cui, ancorché l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione sia successiva all'intervenuta modifica normativa (art. 1, comma 22, D.L. n. 32/2019), il decorso del termine di trenta giorni dalla piena e integrale conoscenza della propria o altrui ammissione o esclusione, previsto a pena di decadenza, abbia già determinato il consolidarsi di tali provvedimenti e l'individuazione della platea dei concorrenti.

A tal proposito, la previsione di cui al comma 23, dell'art. 1, D.L. n. 32/2019, estendendo la nuova disciplina anche ai ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, non introduce una “sanatoria processuale”, essendo piuttosto necessario che sia ancora pendente il termine per impugnare le ammissioni o esclusioni dalla gara al fine di escludere la relativa decadenza. Tale interpretazione ermeneutica appare coerente con i principi di inoppugnabilità degli atti amministrativi e di inapplicabilità retroattiva dello ius superveniens, i quali, oltre ad avere un fondamento costituzionale, trovano conferma nell'art. 2 c.p.a. e in quella giurisprudenza amministrativa che individua la disciplina dei termini processuali nella legge temporalmente vigente all'inizio della loro decorrenza.

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