Una sentenza in contrasto con i principi del “giusto processo” e la parità delle armi
20 Ottobre 2020
Nel contesto della grande mole di sentenze che la Cassazione deposita nel corso di un anno, alcune sicuramente assumono un ruolo marginale, alcune positivo, altre negativo. Sotto quest'ultimo profilo, la sentenza Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 2020-18 febbraio 2020, n. 16458 è destinata a costituire un particolare esempio di sentenza di cui non può non essere rimarcato un così alto tasso di negatività tanto da richiedere - forse - un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, salva una immediata “precisazione delle stessa o di altre sezioni”.
La questione non risiede nel merito della questione sottoposta all'attenzione del Supremo Collegio, che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, quanto alle motivazioni con le quali il ricorso è stato ritenuto contrastante con il disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p. Nel giustificare la mancanza di censure precise e circostanziate da parte della difesa, con la sua consulenza, alle conclusioni della consulenza d'accusa, accolte dalla sentenza impugnata, si afferma che comunque, pur costituendo anch'esse il prodotto di una indagine di parte, devono essere assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa. L'affermazione viene rafforzata – si fa per dire- da quanto “condivisibilmente” affermato da un precedente arresto, peraltro, non massimato (Cass. Sez. II 24 settembre 2014 n. 42937) della Cassazione, per la quale “non può prescindersi dal ruolo precipuo rivestito dall'organo d'accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell'indagato come stabilito dall'art. 358 c.p.p.” Ebbene, va chiarito che tale norma importa, tuttavia, soltanto un obbligo di “completezza” delle indagini, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale (n. 88 del 1991 e n. 115/2001). Sempre recependo le indicazioni del citato precedente si afferma altresì che “se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa e imparziale dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni”. Al fine rafforzare queste conclusioni il Collegio afferma inoltre che posto il ruolo di ausiliario dell'organo che nomina il consulente con la sua conseguente qualifica di pubblico ufficiale, il suo elaborato –seppur diverso dalla perizia disposta dal giudice- è pur sempre frutto di un'attività di natura giurisdizionale, che non corrisponde appieno a quella della consulenza della parte privata.
Ne deriva “a cascata” che, stante il ruolo del P.M., pur nell'ambito della dialettica processuale, non essendo egli portatore di un interesse di parte, alla sua consulenza va attribuita una valenza probatoria non comparabile con quella dei consulenti delle altre parti del giudizio. Infine, la motivazione completa il suo ragionamento affermando, altresì, che di fronte alla consulenza del P.M., non contenente elementi illogici o contraddittori e, pertanto, non inattendibili, la perizia del giudice sarebbe inutile.
Ebbene, c'erano molti modi per respingere o dichiarare inammissibile il ricorso: la Corte non solo sceglie quello marcatamente confliggente con le garanzie costituzionali (art. 111 Cost.) e convenzionali europee (art. 6 CEDU), ma cade anche in sede di motivazione in una palese contraddizione. Non solo, sotto il primo profilo, trascura il valore fondamentale nel processo della parità delle armi, della dialettica processuale per l'accertamento della verità; non solo dimostra di non conoscere quanto in termini sistematici emerge dagli artt. 230 e 233 c.p.p. o con maggiore chiarezza dalla disciplina dettata per gli accertamenti tecnici non riperibili (art. 360 c.p.p.) ma, sotto il secondo profilo, sottolinea come il consulente dell'accusa operi in sintonia con le indicazioni del P.M. che l'ha nominato, seppur nel quadro della funzione d'imparzialità che connota il suo ruolo. Si tratta, palesemente, di un certo circuito logico e mentale che, purtroppo, anche nei giudici - nel caso di specie del Supremo Collegio - sottende una visione del processo che con la vigenza del nuovo codice di procedura penale si riteneva superata e che proprio la disciplina della nomina di “consulenti”, sia dell'accusa sia della difesa, voleva garantire rispetto alla precedente disciplina della perizia.
Il retrogusto amaro di questa sentenza non può non fare emergere per tabulas ciò che spesso accade nelle vicende giudiziarie. Purtroppo non si tratta di un semplice obiter, ma l'emersione di qualcosa di più profondo. Questa decisione ha sicuramente tolto un velo di ipocrisia su di un tema di ordine generale qual è la reale applicazione del rito del processo penale a più di trent'anni dalla sua introduzione. Si spera, pertanto, che questa sentenza non costituisca una ulteriore tappa nell'involuzione del modello processuale accusatorio, ma rappresenti per la parte più attenta e sensibile della magistratura unicamente l'occasione per assicurare una reazione ad una deriva non accettabile. |