A chi spetta la competenza a decidere sul mantenimento del figlio naturale in pendenza di procedimento ex artt. 330/333 c.c. dinanzi al Tribunale dei Minorenni?

Caterina Costabile
21 Ottobre 2020

Il Tribunale per i Minorenni, investito di una domanda sulla decadenza o sulla sospensione della responsabilità genitoriale con riferimento a un figlio naturale, è tenuto ad assumere tutti i provvedimenti...
Massima

Il Tribunale per i Minorenni, investito di una domanda sulla decadenza o sulla sospensione della responsabilità genitoriale con riferimento a un figlio naturale, è tenuto ad assumere tutti i provvedimenti utili nell'interesse del minore, compresi quelli a contenuto economico, non ostando il disposto dell'art. 38 disp. att. c.c. che non impedisce l'applicazione del principio della concentrazione delle tutele.

Il caso

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni proponeva ricorso ex art. 333 c.c. nei confronti di Tizio e Caia, genitori naturali della minore Sempronia.

Con decreto provvisorio immediatamente efficace il Tribunale per i Minorenni affidava la minore al Comune di residenza, limitava la responsabilità di entrambi i genitori e incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico la situazione con una serie di interventi, mantenendo la collocazione della minore presso la madre.

Quest'ultima depositava nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, un'istanza con la quale domandava l'imposizione a carico del padre di un contributo per il mantenimento della figlia. Il giudice relatore del Tribunale per i Minorenni pronunciava decreto con il quale dichiarava “non luogo a provvedere, essendo competente il Tribunale ordinario”.

Caia depositava quindi, dinanzi al T.O., ricorso ex art. 316 comma 4 e 337-bis c.c. con il quale, dato atto della dichiarazione d'incompetenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni, ripresentava le proprie domande (parzialmente riformulate) relative al mantenimento della minore.

La questione

Il Tribunale di Pavia, nella pronuncia in esame, si è occupato dell'individuazione dell'organo giurisdizionale competente in ordine alla domanda afferente all'imposizione a carico del genitore di un contributo per il mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio, a norma dell'art. 337-ter c.c., in caso di precedente pendenza di un procedimento ex artt. 330 o 333 c.c. dinanzi al Tribunale per i Minorenni.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Pavia ha sollevato d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. ritendo l'incompetenza per materia e/o funzionale del T.O. in relazione alla domanda relativa all'imposizione a carico del padre di un contributo per il mantenimento della minore, attesa la anteriore pendenza di un procedimento ex art. 330/333 c. c. dinanzi al Tribunale dei Minorenni promosso dal PM minorile.

Il Giudice reputa che una diversa interpretazione, pur apparentemente conforme alla lettera dell'art. 38 disp. att. c.c., non risulta imposta dai dati letterali ed appare contraria alla ratio della norma stessa, nonché confliggente con princìpi della Carta Costituzionale e del diritto comunitario cui il giudice italiano è tenuto a conformarsi.

In particolare, ritiene che, in forza del principio della concentrazione delle tutele, così come il Tribunale ordinario, se preventivamente adìto, può conoscere ad ampio spettro dei rapporti, personali ed economici, che riguardano i minori anche con riguardo alla decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale, altrettanto ampio campo d'indagine e di decisione spetta al Tribunale per i Minorenni, per nulla limitato da quanto disposto dall'art. 333 c.c.

Tale ricostruzione risulta, ad avviso del Tribunale, anche maggiormente rispettosa delle norme europee e in particolare l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nota anche come “Carta di Nizza”, non essendo conforme all'interesse del minore la frammentazione della cognizione tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario.

Impostazione questa recepita anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che con la sentenza n. 479 del 16 luglio 2015 ha confermato la necessità che il giudice che decide sul mantenimento dei minori sia lo stesso che si occupa dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

In definitiva, il Tribunale ritenere che l'autorità giudiziaria investita di una domanda sulla decadenza o sulla sospensione della responsabilità genitoriale, così come quella adita per la regolamentazione dell'affidamento e della permanenza abitativa, sia tenuta ad assumere tutti i provvedimenti utili nell'interesse del minore, compresi quelli a contenuto economico.

Osservazioni

Com'è noto, la novella introdotta con la l. 10 dicembre 2012, n. 219, perseguendo lo scopo di superare le discriminazioni tra figli, con conseguente eliminazione di ogni diverso trattamento sostanziale e processuale nella disciplina dell'affidamento e del contributo al mantenimento dei figli nati fuori da matrimonio, ha introdotto una nuova formulazione dell'art. 38, r.d. 30 marzo 1942, n.318.

In applicazione del c.d. principio della concentrazione delle tutele, l'art. 38 disp. att. c.c., nel testo in vigore dal 1° gennaio 2013, prevede che qualora siano in corso tra le stesse parti giudizi di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., per tutta la durata del processo, la competenza per i provvedimenti c.d. de potestate (ex artt. 330 e 333 c.c.), prima del 2013 attribuiti alla competenza del giudice specializzato, è ora attribuita al giudice ordinario.

La concentrazione delle tutele, nella prospettiva della Suprema Corte, è valido rimedio per evitare che il minore sia sottoposto all'ascolto, a indagini sulla sua situazione psico-sociale da parte di diverse autorità giudiziarie, ma soprattutto è rimedio necessario per scongiurare il rischio che vengano adottate decisioni di contenuto diverso con pericolo di contraddittorietà di giudicati e intuibili difficoltà quanto alla loro esecuzione (Cass. civ., sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 2833; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362).

Per quanto in questa sede di specifico interesse, va rimarcato che la S.C. si è in passato già interrogata in ordine all'organo giurisdizionale competente alla regolamentazione complessiva dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei reciproci obblighi (ivi compreso il contributo al mantenimento) nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio, a norma dell'art. 337-ter c.c., in caso di precedente pendenza di un procedimento ex artt. 330 o 333 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che il procedimento di cui all'art. 337-ter c.c. resta in ogni caso devoluto alla competenza del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la "vis actractiva" del tribunale per i minorenni, al quale l'art. 38 disp. att. c.c. attribuisce competenze tassativamente individuate, tra le quali non figura il predetto procedimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2016, n. 23768).

La competenza del Tribunale ordinario viene radicata in ragione della mancata previsione per le domande relative al mantenimento dei figli naturali minori della competenza del Tribunale per i Minorenni mediante lo specifico richiamo alle norme relative (in particolare gli artt. 316-bis e 337-ter c.c.), dovendo conseguentemente tali domande essere trattate dal Tribunale ordinario anche qualora già penda davanti al Tribunale per i Minorenni un procedimento ex art. 330/333 c.c., in cui siano stati assunti provvedimenti sull'affidamento e sul collocamento del minore.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, espressamente statuito che il procedimento relativo all'affidamento dei figli, promosso ex art. 337-ter c.c. da uno dei genitori, è di competenza del tribunale ordinario anche nel caso in cui il p.m. minorile abbia precedentemente instaurato un procedimento ex art. 333 c.c. avanti al tribunale per i minorenni (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29 luglio 2015, n. 15971).

In effetti l'interpretazione sinora seguita dalla S.C. – in attesa di un auspicabile intervento normativo di riordino della distribuzione della competenza fra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario – appare maggiormente condivisibile nell'ottica di evitare una diversa disciplina processuale dell'affidamento e del contributo al mantenimento dei figli nati fuori da matrimonio e dei figli legittimi finalità alla base della riforma del 2012 il cui obiettivo era, appunto, garantire l'uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio.).

Non può, invero, non evidenziarsi che risulta assolutamente pacifico che, nel caso in cui la domanda ex artt. 330 o 333 c.c. sia stata proposta antecedentemente all'instaurazione del giudizio di separazione o divorzio dinanzi al Tribunale dei minorenni, la disciplina delle modalità di affidamento e del mantenimento del minore restano di competenza del Tribunale ordinario non potendo subire la vis actractiva del tribunale per i minorenni, al quale l'art. 38 disp. att. c.c. attribuisce competenze tassativamente indicate.

Guida all'approfondimento

Costabile, Decadenza dalla responsabilità genitoriale: Tribunale per i minorenni o Tribunale ordinario?, in ilFamiliarista.it, 26 Agosto 2019;

Danovi, Responsabilità genitoriale e regolamento di competenza: partita a scacchi tra il diritto e il tempo del minore, in Famiglia e Diritto, 2020, 4, 354 ss.;

D'Alessandro, Considerazioni sul riparto di competenza nell'art. 38 disp. att. c.c., in Nuova Giur. Civ., 2018, 2, 273 ss;

Muscio, Riparto di competenza tra Tribunale dei minorenni e Tribunale ordinario nei procedimenti de potestate, in ilFamiliarista.it, 09 Giugno 2017;

Tommaseo, Riparto di competenza tra Tribunale minorile e Tribunali ordinari, in Famiglia e Diritto, 2018, 7, 711 ss.

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