Il cancelliere può dare attestazione postuma dell'impossibilità di notificare via PEC alla società fallita
22 Ottobre 2020
Non essendo contemplata nel comma 3 dell'art. 15, l. fall., alcuna specifica modalità al riguardo, dell'impossibilità di procedere alla notificazione tramite Posta Elettronica Certificata può esserne data attestazione anche postuma da parte del cancelliere. Così si è espressa la Suprema Corte con l'ordinanza n. 21965/20, depositata il 12 ottobre.
Il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di una società in liquidazione. Successivamente, la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo proposto dalla società, sostenendo che la notifica dell'istanza di fallimento era stata effettuata mediante deposito presso la casa comunale a seguito dell'esito negativo dei tentativi di notifica compiuti a mezzo PEC da parte della cancelleria, nonché presso la sede della società da parte dell'Ufficiale giudiziario.
A fronte della censura della ricorrente, che lamenta la mancata rilevazione della invalidità del procedimento notificatorio da parte del Giudice, la Corte di Cassazione dichiara manifestamente infondato il motivo di ricorso. (Fonte: Diritto e Giustizia) |