Il cancelliere può dare attestazione postuma dell'impossibilità di notificare via PEC alla società fallita

Redazione scientifica
22 Ottobre 2020

Non essendo contemplata nel comma 3 dell'art. 15, l. fall., alcuna specifica modalità al riguardo, dell'impossibilità di procedere alla notificazione tramite Posta Elettronica Certificata può esserne data attestazione anche postuma da parte del cancelliere.

Non essendo contemplata nel comma 3 dell'art. 15, l. fall., alcuna specifica modalità al riguardo, dell'impossibilità di procedere alla notificazione tramite Posta Elettronica Certificata può esserne data attestazione anche postuma da parte del cancelliere.

Così si è espressa la Suprema Corte con l'ordinanza n. 21965/20, depositata il 12 ottobre.

Il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di una società in liquidazione. Successivamente, la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo proposto dalla società, sostenendo che la notifica dell'istanza di fallimento era stata effettuata mediante deposito presso la casa comunale a seguito dell'esito negativo dei tentativi di notifica compiuti a mezzo PEC da parte della cancelleria, nonché presso la sede della società da parte dell'Ufficiale giudiziario.
La società in liquidazione propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 3, l. fall., avendo la Corte territoriale constatato la ritualità della notifica via PEC in base all'attestazione postuma rilasciata dalla cancelleria che se ne era occupata, mentre, secondo la ricorrente, l'unico modo per fornire simile prova era la produzione dell'attestazione automatica generata dal sistema al termine del tentativo inutile esperito.

A fronte della censura della ricorrente, che lamenta la mancata rilevazione della invalidità del procedimento notificatorio da parte del Giudice, la Corte di Cassazione dichiara manifestamente infondato il motivo di ricorso.
A tal fine, gli Ermellini ribadiscono che «dell'impossibilità di procedere alla notificazione a mezzo PEC ben può essere data attestazione, anche postuma, da parte del cancelliere, poiché l'art. 15, comma 3, l. fall. non prevede particolari modalità al riguardo, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio».
Per questo motivo, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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