Il rispetto del principio di pubblicità nelle procedure di gara telematiche

Claudio Fanasca
22 Ottobre 2020

Il rispetto del principio di pubblicità delle sedute di gara, in caso di procedure gestite in via telematica, deve essere inteso in senso evolutivo e prescinde dalla presenza o meno del pubblico, essendo di per sé garantita proprio dalle peculiari modalità di svolgimento della procedura non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche la stessa inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Il caso. Una impresa ha impugnato gli esiti di una procedura negoziata semplificata di estrema urgenza, senza previa indizione di gara, per l'affidamento di servizi di trasporto di merci e servizi complementari indetta dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica “Covid-19”, svoltasi per via telematica, deducendo tra gli altri profili di illegittimità la pretesa violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità per essere avvenuta in seduta riservata l'apertura dei plichi alla presenza del solo RUP e per non essere stato dato atto nel relativo verbale della integrità delle offerte dal punto di vista informatico.

La peculiare forma di pubblicità delle sedute di gara svolte in via telematica. Secondo un orientamento giurisprudenziale, cui il TAR Lazio ha ritenuto di aderire, la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte, in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura, sicché le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr., sul punto, Cons. St., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Id., Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 14 giugno 2017, n. 450). Pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, visto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, per effetto della gestione telematica della procedura di gara, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche la stessa inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.