La competenza sul sub-procedimento di verifica dell'anomalia è del RUP

Simone Francario
22 Ottobre 2020

Il sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte è di competenza del RUP e non della commissione giudicatrice, del cui supporto o di quello di una commissione o di un tecnico all'uopo individuati il predetto responsabile può semmai eventualmente avvalersi.

Il caso. Una impresa ha impugnato gli esiti di una procedura di affidamento di un appalto di servizi deducendo, tra i vari motivi di doglianza, la pretesa illegittimità del sub-procedimento di verifica dell'anomalia sull'offerta presentata dall'aggiudicataria, siccome condotto dal RUP anziché dalla commissione giudicatrice nominata per la procedura di gara e senza nemmeno coinvolgere quest'ultima nelle relative valutazioni.

La competenza sulla verifica dell'anomalia è del RUP. Non può ritenersi illegittima la pretermissione della commissione giudicatrice in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, già sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5.3 delle Linee Guida n. 3 (“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”), come da ultimo modificate con delibera dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017, secondo cui: “Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice”. La suddetta previsione, in particolare, conferma la competenza del RUP nell'espletamento di tale sub-procedimento di verifica, facoltizzandolo solo in via eventuale a farsi coadiuvare dalla commissione giudicatrice. Tale lettura è altresì pacificamente avallata dalla giurisprudenza secondo cui il sub-procedimento di verifica dell'anomalia è di competenza del RUP e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. St., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805; Id., 24 luglio 2017, n. 3646); in tal caso, è infatti riconosciuta semmai al predetto responsabile una mera facoltà di avvalersi dell'eventuale supporto della stessa commissione giudicatrice ovvero di una commissione o di un tecnico all'uopo individuati (Cons. St., Sez. III, 5 giugno 2020, n.3602).