Decreto sicurezza: il testo in Gazzetta UfficialeFonte: DL 21 ottobre 2020 n. 130
22 Ottobre 2020
Il d.l. n. 130/2020 recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 261. Le disposizioni sono in vigore da oggi.
In materia di permesso di soggiorno, il decreto modifica il d.lgs. n. 286/1998 e in particolare prevede la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, alcune tipologie di permesso di soggiorno. Vengono inoltre modificati il d.lgs. n. 25/2008 all'art. 28 (esame prioritario), le disposizioni in materia di trattenimento con modifiche al d.lgs. n. 142/2015, le disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione. L'art. 5 prevede misure di supporto a percorsi di integrazione e l'art. 6 disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri.
L'art. 131-bis, comma 2, c.p. viene modificato dall'art. 7. Le parole «di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343». L'art. 391-bis c.p., la cui nuova rubrica recita «Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni», prevede un inasprimento sanzionatorio per la fattispecie. L'art. 9 d.l. n. 130/2020 prevede l'introduzione nel codice penale dell'art. 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere. È previsto poi un inasprimento sanzionatorio per il reato di rissa (art. 588 c.p.). L'art. 11 del decreto apporta modifiche al c.d. daspo urbano di cui al d.l. n. 14/2017, conv. in l. n. 48/2017. Al fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti via internet, l'art. 12 è prevista la formazione di un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati in materia. I fornitori di connettività alla rete internet dovranno provvedere, entro il termine di 7 giorni, ad impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007. Sono infine previste modifiche alla disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. |