Notifica telematica: quando si perfeziona nei confronti del mittente?

Redazione scientifica
23 Ottobre 2020

In applicazione della generale regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la notifica telematica ex art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994 si perfeziona nei confronti del mittente il giorno stesso in cui è eseguita tutte le volte in cui la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24.00.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22136/20, depositata il 14 ottobre.

Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo poiché tardiva, in quanto era stata proposta con atto di citazione notificato telematicamente nel 40° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo ma oltre le ore 21.00, perfezionandosi così alle ore 7.00 del giorno successivo, ossia il 41° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Nel condividere tale tesi, la Corte territoriale rigettava l'appello proposto dagli opponenti, nonché attori, i quali decidono di ricorre per cassazione.

Ritenuto fondato il ricorso, la Corte di Cassazione rileva immediatamente che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 75/19, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 (conv., con modif., in l. n. 221/2012), inserito dal d.l. n. 90/2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta».
Tanto premesso, la Corte ricorda che tale disposizione è stata resa legittima con «l'applicazione della regola generale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematica». In particolare, si è ottenuto che «nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24.00, il giorno stesso in cui è eseguita».

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.