Mediazione in tempi di COVID: la soluzione del Tribunale di Bologna
23 Ottobre 2020
Lo si legge nell'ordinanza firmata dal Giudice Costanzo lo scorso 28 settembre.
L'udienza è infatti stata fissata oltre il periodo preso in considerazione, allo stato, dall'art. 221, comma 2, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020. Come sottolinea il Giudice, «alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in ragione del verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, anche a quella data (28 gennaio 2021), le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari)».
Viene dunque prevista l'opportunità di «riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice […] e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte». In assenza di particolari questioni, il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice, motivando, la loro audizione. (Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |