Mediazione in tempi di COVID: la soluzione del Tribunale di Bologna

Redazione scientifica
23 Ottobre 2020

Fissata l'udienza per la verifica dell'esito della mediazione al 28 gennaio 2021 ed in ragione del «verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, anche a quella data (28 gennaio 2021), le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti», il giudice ha dato la possibilità alle parti di depositare «una estremamente sintetica memoria autorizzata, articolata per punti, con la quale prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte, riferire in ordine all'esito delle trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo».

Lo si legge nell'ordinanza firmata dal Giudice Costanzo lo scorso 28 settembre.

L'udienza è infatti stata fissata oltre il periodo preso in considerazione, allo stato, dall'art. 221, comma 2, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020. Come sottolinea il Giudice, «alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in ragione del verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, anche a quella data (28 gennaio 2021), le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari)».

Viene dunque prevista l'opportunità di «riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice […] e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte».
Per tali motivi, viene individuato un termine entro il quale le parti potranno depositare «una estremamente sintetica memoria autorizzata, articolata per punti, con la quale prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte, riferire in ordine all'esito delle trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo».

In assenza di particolari questioni, il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice, motivando, la loro audizione.
Infine, invitando le parti ad una soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della memoria autorizzata o comunque della prossima udienza, l'ordinanza prevede che in caso di accordo i difensori dovranno avvisare tempestivamente il giudice «sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza».

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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