Mamma non riesce a mantenere il figlio; il nonno è obbligato a contribuire

Gloria Musumeci
23 Ottobre 2020

Quando scatta l'obbligo degli ascendenti di provvedere al mantenimento dei nipoti e a quali condizioni devono sussistere?
Massima

L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando la propria capacità di lavoro; pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.

Il caso

La fattispecie in esame riguarda il caso di una madre, la quale, trovandosi nell'impossibilità di riscuotere il contributo al mantenimento del figlio da parte del padre e non disponendo di risorse proprie sufficienti a provvedere integralmente alle esigenze della prole, ricorre al Tribunale affinché il nonno paterno venga obbligato a corrisponderle una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento del nipote. Il decreto di accoglimento emesso dal Tribunale di Perugia, con cui l'ascendente viene condannato al pagamento alla madre della somma mensile di € 130,00, viene confermato dalla Corte d'Appello. Il nonno, allora, propone ricorso per Cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, sostiene l'erroneità della decisione di secondo grado, in quanto la Corte d'Appello lo avrebbe condannato al pagamento nonostante la madre non avesse dimostrato il proprio stato di bisogno e la propria incapacità di provvedere autonomamente ai bisogni primari del figlio, considerato anche il lavoro stabile di quest'ultima e la convivenza con i propri genitori.

Quale secondo motivo, il nonno ritiene che la Corte non abbia preso in debita considerazione l'assenza di alcuna prova in ordine all'impossibilità per la madre di incrementare il proprio reddito, nonché l'occupazione lavorativa del padre.

La questione

Quando scatta l'obbligo degli ascendenti di provvedere al mantenimento dei nipoti? Quali condizioni devono sussistere? Sono obbligati, in pari misura, tutti gli ascendenti di entrambi i genitori?

Le soluzioni giuridiche

L'art. 148 c.c. individua nei genitori i soggetti primariamente e integralmente obbligati a provvedere al mantenimento dei figli; l'art. 316-bis c.c. prevede che l'obbligo del mantenimento debba essere assolto dai genitori “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo”.

L' articolo da ultimo citato, al comma 1, stabilisce anche che, nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per adempiere al loro obbligo di mantenimento, debbano soccorrere in loro aiuto gli ascendenti, i quali dovranno fornire i mezzi necessari affinché i genitori possano provvedere al mantenimento dei loro figli.

Dalla semplice lettura del dato normativo si evince con chiarezza la subordinazione e, quindi, la sussidiarietà dell'intervento degli ascendenti: si tratta di un obbligo che nasce solo se e quando i genitori non riescano a mantenere i propri figli (cfr. Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509; in senso conforme: Trib. Bari, sez. I, 9 aprile 2019, n. 1556; Trib. Messina, sez. I, 26 aprile 2017, n. 1179; Trib. Lecce, sez. II, 3 marzo 2017 n. 941; Trib. Milano, sez. IX, 18 novembre 2015 n. 12965).

La giurisprudenza è intervenuta in materia per delineare con precisione i confini entro cui limitare la chiamata in soccorso degli ascendenti.

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito, con una importante pronuncia espressamente richiamata anche nell'ordinanza in esame, la n. 10419 del 2 maggio 2018, che l'intervento dei nonni può ritenersi legittimo solo quando entrambi i genitori non siano in grado di mantenere i figli. Ciò significa che, qualora uno dei due, con le proprie risorse, fosse in grado di provvedere, da solo, ai bisogni primari dei figli, allora i nonni non potrebbero essere interpellati. Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il genitore adempiente di convenire in giudizio l'altro per ottenere un contributo economico.

Nella medesima ordinanza, poi, la Corte ha precisato che l'obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti, nel caso in cui i genitori (entrambi) non abbiano i mezzi necessari per provvedervi autonomamente, investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado, sia della madre sia del padre.

L'ordinanza in commento, pur condividendo la giurisprudenza testé citata e facendone puntuale applicazione, giunge alla conclusione opposta: rigetta il ricorso del nonno e conferma la decisione della Corte d'Appello che lo aveva condannato al versamento di una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento del nipote.

La Corte di Cassazione, nello specifico, considera la decisione di secondo grado conforme alla giurisprudenza unanime in materia: la situazione economica della madre, percettrice di un reddito pari ad € 1.100,00 mensili, è stata correttamente ritenuta insufficiente a fare fronte alle esigenze del minore, un bambino malato e, pertanto, bisognoso di terapie riabilitative. E ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna convive.

Peraltro, l'impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre del minore - a giudizio della Corte d'Appello - risulta essere stata dimostrata dalla madre, circostanza che, attenendo al merito, non può essere posta in discussione in sede di legittimità.

Osservazioni

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in esame, riprende la giurisprudenza formatasi in materia, la condivide e ne fa puntuale applicazione.

Un genitore, il padre, non contribuisce al mantenimento del figlio; l'altro genitore, la madre, non è in grado, da sola, di provvedere a tutti i suoi bisogni (peraltro bisogni non ordinari in quanto trattasi di un bambino malato).

I nonni materni contribuiscono permettendo alla figlia di vivere con il nipote in casa loro. Il nonno paterno è obbligato a partecipare al mantenimento del nipote versando una somma mensile alla madre.

È rispettato, quindi, il principio di sussidiarietà: i nonni intervengono perché nessuno dei due genitori è in grado di provvedere autonomamente alle esigenze del figlio.

È rispettato anche il principio secondo cui tutti gli ascendenti di pari grado sono obbligati a contribuire contemporaneamente: i nonni materni forniscono l'alloggio; il nonno paterno versa un assegno.

Una decisione, quindi, lineare e adeguatamente motivata, le cui argomentazioni si rivelano attinenti al dato normativo e conformi all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Guida all'approfondimento

E. Ravot, Inammissibile la richiesta di mantenimento dei figli a carico dei nonni se pende tra i coniugi il giudizio di separazione, in IlFamiliarista, 6 luglio 2018;

Redazione Scientifica, Mamma in difficoltà, nessun obbligo per i nonni nei confronti dei nipoti, in IlFamiliarista, 7 maggio 2018

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