Oneri di sicurezza aziendali, oneri da interferenza e servizi di natura intellettuale

Redazione Scientifica
20 Ottobre 2020

L'art. 97, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede nel primo periodo che: “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare...

L'art. 97, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede nel primo periodo che: “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a).”.

È comune considerazione che il legislatore abbia inteso così far riferimento ai cc.dd. oneri di sicurezza da “rischio specifico” denominati anche “oneri aziendali”, da tener distinti dagli oneri per la sicurezza “da interferenza”: i primi attengono agli oneri che l'impresa deve assolvere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto, i secondi sono invece relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell'appaltatore ovvero tra le varie imprese che partecipano all'esecuzione dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2014, n. 348).

Se è vero, infatti, che anche gli oneri per la sicurezza “da interferenza” vanno indicati in offerta, occorre, però, considerare che essi non sono soggetti a ribasso e, per questo non afferiscono alla componente variabile dell'offerta, essendo, invece, determinati dalla stazione appaltante e comunicati agli operatori per poter elaborare un'offerta consapevole e, di conseguenza, recepirli (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4907).

Gli “oneri aziendali” sono, invece, rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché detti oneri variano da un'impresa all'altra e sono influenzati nel loro ammontare dall'organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2018, n. 177).

Gli “oneri di sicurezza aziendali” rientrano, dunque, nell'offerta economica che l'operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l'esecuzione dell'appalto; ne è imposta la necessaria indicazione (dal citato comma 10 dell'art. 97) perché la stazione appaltante possa verificare in che modo l'operatore economico sia giunto a formulare il prezzo del servizio offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio detta voce di costo.

La necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 31 Cost.), così come la altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione (art. 36 Cost) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2020, n. 3972; V, 10 febbraio 2020, n. 1008).

Con il c.d. correttivo al codice (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) è stato escluso l'obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, tra gli altri, per i servizi di natura intellettuale, poiché, in ragione delle particolari modalità di esecuzione del servizio, non può ragionevolmente ritenersi che siano un costo a carico dell'operatore. Ciò non significa che per la sicurezza dei suoi dipendenti l'impresa non sopporti dei costi, ma solamente che essi non incidono nell'elaborazione dell'offerta sottoposta alla stazione appaltante per l'esecuzione dello specifico contratto di appalto.

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