La revisione dei prezzi dei contratti stipulati con la P.A. si applica solo alle proroghe contrattuali

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2020

Dalla natura imperativa dell'art. 115, d.lgs. n. 163/2006 non può automaticamente dedursi l'esistenza del diritto alla revisione dei prezzi ogni qualvolta sussista...

Dalla natura imperativa dell'art. 115, d.lgs. n. 163/2006 non può automaticamente dedursi l'esistenza del diritto alla revisione dei prezzi ogni qualvolta sussista la proroga del termine previsto nell'originario contratto, dovendosi, invece, tenere conto anche dell'eventuale mutamento delle condizioni e del prezzo nuovamente negoziati dalle parti. Invero, il carattere imperativo di tale norma e la sua conseguente capacità d'imporsi sui patti contrari non può, infatti, comportare l'assoluta irrilevanza degli eventuali intervenuti accordi delle parti che, rinegoziando volontariamente e nuovamente l'originario assetto del rapporto contrattuale, rinnovino le condizioni del contratto originario, che, dunque, viene a costituire solo il mero presupposto della rinegoziazione. La revisione dei prezzi dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione si applica, infatti, soltanto alle proroghe contrattuali non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.

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