Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: dalle Sezioni Unite i criteri distintivi

Redazione Scientifica
26 Ottobre 2020

Se il reato di esercizio arbitrarie delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione di differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento

Le Sezione Unite della Cassazione penale chiamate a pronunciarsi sulle questioni controverse in giurisprudenza “se il reato di esercizio arbitrarie delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione di differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento;

se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile (ord. n. 50696/2020 v. AGNINO, Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: alla ricerca degli elementi differenziali),

hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:

i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura proprio non esclusivo;

il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;

il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità”.

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