Sui requisiti di partecipazione e la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori riuniti in raggruppamento

Redazione Scientifica
27 Ottobre 2020

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale la condizione del possesso dei requisiti di partecipazione “in misura maggioritaria” da parte della...

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale la condizione del possesso dei requisiti di partecipazione “in misura maggioritaria” da parte della mandataria è soddisfatta anche nelle ipotesi di “partecipazione paritaria (50%) all'ATI aggiudicataria delle imprese che la costituiscono” (Cons. Stato, V, 28 settembre 2012, n. 5120; T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 09/09/2003, n. 1375).

Non si realizza la costituzione di un raggruppamento cd. “verticale” nel caso in cui le imprese componenti non hanno scomposto il contenuto della prestazione distinguendo tra prestazione principale e prestazioni secondarie, ma si sono limitate ad indicare le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti in raggruppamento, in ottemperanza al disposto dell'art. 48. co. 4 del D.lgs. 50/2016, restando tale ripartizione interna all'unica prestazione di natura complessa costituente l'oggetto della concessione e ferma restando la comune responsabilità solidale in ordine al servizio oggetto di concessione complessivamente considerato.

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