La nuova relazione dell'ex moglie influisce sull'assegno divorzile?

Redazione Scientifica
20 Ottobre 2020

Deve essere annullata la pronuncia con cui i giudici di merito abbiano riconosciuto la sussistenza di un obbligo di contribuzione mensile a carico dell'ex marito laddove l'ex moglie abbia instaurato una nuova relazione con il nuovo compagno ed il giudice non abbia fornito adeguata motivazione in relazione ai requisiti di stabilità e continuità della stessa.

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22604/20, depositata il 16 ottobre.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma parziale della pronuncia di prime cure, aveva posto a carico dell'appellato il versamento di un assegno mensile di 400 euro, a favore dell'ex moglie. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione, dolendosi per aver la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza di una convivenza more uxorio stabile tra l'ex moglie ed il nuovo compagno, senza però spiegare le ragioni fattuali e giuridiche alla base del riconoscimento del suo onere di versamento dell'assegno summenzionato.

Il Collegio ritiene sussistente il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente. La pronuncia impugnata ha infatti richiamato i consolidati orientamenti in tema di famiglia di fatto, ritenendo dimostrata nel caso di specie la frequentazione quotidiana e i diversi periodi di convivenza. Ciò posto, la Corte territoriale ha poi ritenuto che tale relazione non potesse dirsi connotata dai requisiti di continuità e stabilità che rappresenterebbero quel minimo stadio necessario per ipotizzare la creazione della famiglia di fatto. Si tratta di un ragionamento apodittico con riferimento al concetto di famiglia di fatto privo di adeguate indicazioni fattuali. La motivazione si rivela contraddittoria anche laddove si legge che, in riferimento alla quantificazione del contributo di mantenimento, l'ex moglie ha dato vita ad una nuova stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo compagno. Tale assunto si pone in evidente contrasto con quanto prima affermato circa l'insussistenza dei caratteri di stabilità e continuità della relazione.

In conclusione, la Corte non può che accogliere il ricorso del ricorrente e cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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