I pareri del Garante Privacy ai fini dello svolgimento del processo tributario in modalità telematica
27 Ottobre 2020
Con i provvedimenti n. 186 e 187 del 15 ottobre 2020, il Garante per la protezione dei dati personali esprime il suo parare circa lo schema di decreto direttoriale del MEF sulle regole tecnico-operative utili alla redazione e al deposito dei provvedimenti giurisdizionali digitali nel processo tributario (n. 186) e relativamente allo schema di decreto direttoriale inerente alle regole tecnico-operative ai fini dello svolgimento delle udienze da remoto (n. 187).
In merito al primo, il Garante osserva che lo schema di decreto è volto ad agevolare il passaggio dai documenti cartacei a quelli integralmente digitali, uniformando formato e modalità di redazione dei documenti e fornendo un aiuto all'attività decisionale dei giudici attraverso il rapido accesso alle informazioni della lite e al fascicolo processuale durante la redazione del provvedimento. Inoltre, il Garante rileva che i servizi sono esposti su canali sicuri, assicurando l'integrità e l'autenticità dei file prodotti dall'applicazione mediante firme digitali di tipo PADES, oltre all'assenza di virus.
Quanto, invece, al provvedimento n. 187, reso a seguito della nota inviata dal MEF del 6 agosto 2020 che chiedeva al Garante Privacy di esprimersi sullo schema di decreto direttoriale vertente sulle regole tecnico-operative ai fini dello svolgimento delle udienze da remoto, il Garante ha reso note alcune osservazioni, tra cui le seguenti: -quanto alle modalità di partecipazione all'udienza a distanza si rappresenta al MEF l'esigenza di specificare che sarà generato un link diverso per ogni udienza a distanza e che esso sarà strettamente personale e non cedibile ai terzi, oltre a quella di valutare l'adozione di misure organizzative in vista dell'accertamento dell'identità dei soggetti al momento del collegamento ai fini della partecipazione all'udienza. Inoltre, nulla è previsto circa l'informativa sul trattamento dei dati personali, che andrebbe fornita agli interessati in una fase precedente alla partecipazione; - in relazione, poi alle misure adottate per la sicurezza del trattamento, il garante ritiene necessario che le misure tecniche e organizzative predisposte a tal fine siano individuate in un apposito disciplinare tecnico sulla base di un'adeguata valutazione di impatto sulla protezione dei dati. (Fonte: Diritto e Giustizia) |