Perimetro di rilevanza dell'errore

Redazione Scientifica
27 Ottobre 2020

La giurisprudenza ha chiarito che l'errore incorso nell'offerta è tale se, riconosciuto o riconoscibile dalla stazione appaltante, possa essere dalla stessa emendato con...

La giurisprudenza ha chiarito che l'errore incorso nell'offerta è tale se, riconosciuto o riconoscibile dalla stazione appaltante, possa essere dalla stessa emendato con una mera attività correttiva della dichiarazione, poiché in ogni altro caso di difformità rispetto alle disposizioni di gara eliminabile solo mediante l'intervento dell'operatore economico offerente ricorre la diversa fattispecie del soccorso istruttorio non utilizzabile, tuttavia, per porre rimedio ad errori contenuti nell'offerta senza che se ne abbia la violazione del principio di par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1671; V, 12 febbraio 2020, n. 1074; V, 20 giugno 2019, n. 4198).

La giurisprudenza amministrativa si è più volte occupata dell'ammissibilità della modifica dei costi della manodopera nel corso della procedura di verifica dell'anomalia ed ha stabilito che è possibile procedere a compensazioni tra sottostime o sovrastime o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate negli stessi giustificativi, purchè siano rispettati i seguenti limiti: - l'entità dell'offerta economica deve restare ferma in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171); - le singole voci di costo possono essere modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26 giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680); - non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di "far quadrare i conti" ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (cfr. Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2581; sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; VI, 7 febbraio 2012, n. 636; VI, 15 giugno 2010, n. 3759).

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