Fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'esclusione del concorrente dalla gara e onere di motivazione della stazione appaltante

Redazione Scientifica
27 Ottobre 2020

La previsione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui elenca le fattispecie di reato idonee a determinare in via cogente, in caso di condanna, l'esclusione della...

La previsione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui elenca le fattispecie di reato idonee a determinare in via cogente, in caso di condanna, l'esclusione della impresa dalla gara non esaurisce l'ambito di rilevanza dei profili di moralità suscettivi di apprezzamento ai fini in argomento. Tanto in ragione dell'ampiezza operativa della fattispecie residuale di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), in cui ricadono tutti i fatti, a maggior ragione quelli di rilievo penale cui si riconnette un elevato disvalore giuridico, suscettivi di apprezzamento per i riflessi che possono generale sull'affidabilità dell'operatore economico. Tutti tali fatti debbono essere oggetto di dichiarazione, ai fini della loro valutazione da parte della stazione appaltante.

La stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale: la stazione appaltante deve indi motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (cfr. da ultimo Cons. St. 5 maggio 2020, n. 2850; Cons. St., VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. St., VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019).

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