Effetti, espulsivi o meno, della sottostima dei costi di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

Redazione Scientifica
27 Ottobre 2020

Una sottostima degli effettivi costi ricadenti nelle tipologie richiamate nell'articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 non giustifica l'applicazione della...

Una sottostima degli effettivi costi ricadenti nelle tipologie richiamate nell'articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 non giustifica l'applicazione della sanzione espulsiva, atteso che essa può conseguire solo dall'assoluta mancata indicazione nell'offerta degli stessi costi aziendali ovvero dall'incongruità dell'offerta verificata dalla stazione appaltante nel giudizio di anomalia. In siffatte evenienze si può, al più, porre un problema, a fronte della ritenuta anomalia dell'offerta complessiva, di incongruenza, inidoneità od insufficienza delle giustificazioni fornite nel subprocedimento di verifica (o, semmai, di preclusa alterazione e rimodulazione della struttura dei costi), ma non di omessa indicazione. Tanto più che la stessa giurisprudenza che individua il costo della manodopera quale elemento essenziale dell'offerta riconosce, comunque, l'ammissibilità di “limitati aggiustamenti”, allorché gli stessi siano frutto di mero errore materiale, non rivelino carattere sostanziale o comunque costituiscano una mera “rimodulazione” degli oneri in precedenza stimati (cfr. Cons. St., sez. V, nn. 8823/2019 e 2350/2020 e nello stesso senso, in riferimento proprio al costo della manodopera, cfr. anche Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389).

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