Il possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria sussiste anche in caso di partecipazione paritaria al r.t.i.

28 Ottobre 2020

La condizione del possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria da parte della mandataria è soddisfatta anche nelle ipotesi di partecipazione paritaria (50%) all'ATI aggiudicataria delle imprese che la costituiscono.

Il caso. La decisione in esame muove dal ricorso promosso da un operatore economico avverso l'aggiudicazione di una concessione per il servizio di gestione di un impianto sportivo.

In particolare il ricorrente si doleva del fatto che l'associazione mandataria del raggruppamento temporaneo non possedesse in misura maggioritaria i requisiti di capacità tecnico-professionale e che il raggruppamento avesse natura “verticale” (non ammessa dalla legge di gara), e ciò in quanto i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari erano posseduti in misura uguale dalle due associazioni raggruppate e le prestazioni contrattuali sarebbero parimenti state eseguite in ragione del 50% da ciascuna.

La soluzione giuridica. Nel decidere la controversia il Collegio ha anzitutto respinto il primo argomento di doglianza all'uopo richiamando l'elaborazione pretoria a mente della quale il possesso da parte della mandataria in misura maggioritaria dei requisiti di partecipazione, prescritto all'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (“La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”), è soddisfatto anche nell'ipotesi di partecipazione paritaria al raggruppamento delle imprese che lo costituiscono.

Il TAR. ha inoltre respinto anche il secondo ordine di ragioni proposto dal ricorrente, evidenziando che l'aggiudicatario aveva indicato specificamente le parti di servizio che sarebbero state eseguite dalle singole associazioni e le quote di esecuzione nonché il fatto che la lettera d'invito prevedesse una prestazione unica e non una suddivisione tra prestazioni principali e secondarie.

I Giudici hanno quindi sancito che le associazioni costituenti l'r.t.i. non hanno “scomposto il contenuto della prestazione, distinguendo tra prestazione principale e prestazioni secondarie (come avviene nel raggruppamento verticale), ma si sono limitate ad indicare le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti in raggruppamento, in ottemperanza al disposto dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, restando tale ripartizione interna all'unica prestazione di natura complessa costituente l'oggetto della concessione e ferma restando la comune responsabilità solidale in ordine al servizio oggetto di concessione complessivamente considerato”

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