L’inaffidabilità morale del concorrente può dedursi anche da circostanze non accertate giudizialmente in modo definitivo

Paola Martiello
30 Ottobre 2020

La stazione appaltante può trarre l'inaffidabilità morale del concorrente da circostanze concrete ma significative, anche non accertate giudizialmente in modo definitivo, e tuttavia idonee a far ritenere con sufficiente certezza la perdita del requisito morale in capo al concorrente.

Il caso. La questione posta all'attenzione del Collegio attiene al caso in cui la Stazione Appaltante venga a conoscenza – durante la procedura di gara - dell'esistenza di procedimenti penali, non ancora conclusi, a carico di un concorrente.

In particolare, il Tribunale è chiamato a valutare se circostanze significative, sebbene non accertate giudizialmente in modo definitivo, siano idonee, come sostenuto dalla Stazione Appaltante, a far ritenere perduto il requisito morale in capo al concorrente, e ne legittimano l'esclusione.

La soluzione. Il Consiglio, ritenendo legittimo il comportamento tenuto dalla Stazione appaltante, osserva che l'Amministrazione non ha fatto altro che applicare i principi giurisprudenziali consolidati, secondo cui la stazione appaltante può trarre l'inaffidabilità morale del concorrente da circostanze concrete ma significative, anche non accertate giudizialmente in modo definitivo, e tuttavia idonee a far ritenere con sufficiente certezza la perdita del requisito morale in capo al concorrente.

Invero, sottolinea il Tribunale, è assunto consolidato che l'amministrazione, nella spendita del proprio potere tecnico - discrezionale e nella sua autonoma valutazione dei requisiti di ordine generale, ben può formare il proprio convincimento su ogni tipo di prova e/o risultanza, anche tratta aliunde, vigendo in tale campo un immanente principio di atipicità, con l'unico limite costituito dalla certezza e dalla (ritenuta) significatività delle circostanze accertate.

In conclusione. il Collegio, rigettando il ricorso, ritiene che rientri nei poteri della Stazione appaltante valorizzare la gravità della condotta dei concorrenti che, per uniforme giurisprudenza, può rilevare a fini espulsivi dalla gara, anche in assenza di una condanna passata in giudicato.

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