Il Decreto Ristori sulle separazioni consensuali e divorzi congiuntiFonte: DL 28 ottobre 2020 n. 137
30 Ottobre 2020
Il legislatore interviene sulla modalità di svolgimento delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto rendendo eventuale la partecipazione personale delle parti. Il giudice può disporre che le udienze di separazione consensuale di cui all'art. 711 c.p.c. e di divorzio congiunto di cui all'art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 si svolgano con il deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che «tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare».
Sciolto anche il nodo riguardante lo svolgimento dell'udienza da remoto da parte del giudice presso il proprio ufficio. Oggi il d.l. ha previsto che «in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l., 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario». Per il resto la disciplina delle udienze da remoto (come pure della trattazione scritta) è quella contenuta nell'art. 221, d.l. 34/2020 applicabile per espresso richiamo inziale. Inoltre, è stato previsto al comma 9 che «nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge». |