Lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale e l'alienazione dell'unico bene che ne fa parte
Alessandra Caputo
02 Novembre 2020
Il presente contributo offre una panoramica della questione relativa allo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale e della diversa, ma affine, fattispecie dell'alienazione del bene che ne fa parte, anche alla luce delle recenti pronunce in tema del Tribunale di Milano, le quali applicano i principi della famosa ed importante sentenza della Corte di Cassazione del 2014 n. 17811.
L'alienazione dei beni del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e ss. c.c., è una convenzione matrimoniale, che realizza un patrimonio separato e destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.
L'articolo 169 c.c. disciplina l'ipotesi di alienazione dei beni del fondo patrimoniale, prevedendo testualmente che: “Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente”.
L'alienazione di un bene facente parte del fondo patrimoniale ne comporta la sua fuoriuscita dal fondo medesimo ed il venir meno, dunque, del vincolo a cui era assoggettato. L'alienazione concretizza un atto di amministrazione del fondo e non si sostanzia mai in una modificazione della convenzione matrimoniale e ciò anche quando il bene alienando sia l'unico bene costituente il fondo patrimoniale. Infatti, anche se l'alienazione dell'unico bene comporta uno svuotamento del fondo, essa in nessun caso realizza una modificazione della convenzione patrimoniale. Conseguentemente, non troverà applicazione la disciplina di cui agli articoli 162 e 163 c.c. e, relativa alla forma ed alla pubblicità delle modifiche delle convenzioni patrimoniali, ma unicamente la disciplina di cui all'articolo 169 c.c..
La deroga all'autorizzazione giudiziale ex art. 169 c.c.
Ciò premesso in merito alla disciplina dell'alienazione del bene del fondo patrimoniale, qualche approfondimento merita la possibilità prevista dall'articolo 169 c.c. di derogare all'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori.
È stata, infatti, sempre ampiamente dibattuta l'interpretazione dell'inciso iniziale di tale disposizione. Ci si è più volte domandati se esso contenesse una disposizione derogatrice di entrambe le prescrizioni contenute nella norma stessa. L'orientamento prevalente (da ultimo anche l'ordinanza della Corte di Cassazione, Cass. civ., 4 settembre 2019 n. 22069), sia giurisprudenziale che dottrinale (a parte qualche dottrina risalente), è sempre stato per la piena derogabilità della norma, nel senso, dunque, di ritenere legittima anche la clausola che preveda la possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo patrimoniale, in presenza di figli minori, senza necessità di autorizzazione giudiziale, lasciando i genitori liberi di decidere ciò che essi ritengono sia giusto per la realizzazione dei bisogni della famiglia (e non solo la clausola derogatrice del consenso congiunto). Va, sul punto, segnalata anche la tesi che ammette la derogabilità alla preventiva autorizzazione giudiziale a condizione che l'interesse dei figli minori sia tutelato vincolando quanto ricavato dall'alienazione del bene del fondo o su ciò che, con quel ricavato, viene acquistato; tale tesi, comunque, non ha mai avuto molto seguito, non essendo previsto nulla sul punto dall'articolo 169 c.c.; gli obblighi di reimpiego costituiscono infatti un'importante limitazione all'autonomia negoziale e, pertanto, è necessario che siano testualmente previsti dalla legge.
Lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale
Il quadro sopra illustrato ha subito qualche cambiamento all'indomani della famosa sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., 8 agosto 2014, n. 17811), in tema di scioglimento del fondo patrimoniale e dunque relativamente ad una fattispecie diversa da quella disciplinata dall'articolo 169 c.c.
La Suprema Corte è intervenuta su un argomento molto dibattuto, vale a dire lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi, possibilità non testualmente prevista dal codice civile, il quale all'articolo 171 c.c. si limita a prevedere, quali cause di scioglimento l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Corte di Cassazione, con la predetta sentenza, ha definitivamente sancito l'ammissibilità della cessazione volontaria del fondo patrimoniale, affermando che è possibile procedere alla risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l'hanno istituito, anche in assenza di una espressa disposizione legislativa sul punto. La Suprema Corte è arrivata a tale conclusione basandosi sia sulla natura di convenzione matrimoniale dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, e come tale modificabile in ogni tempo nelle forme di cui all'articolo 163 c.c., sia sulla natura non tassativa dell'elencazione contenuta nell'articolo 171 c.c.
Ciò statuito in merito all'ammissibilità della cessazione volontaria, la Suprema Corte ha tenuto distinto il caso in cui i coniugi abbiano figli minorenni, anche solo nascituri. La Suprema Corte ha infatti specificato che in tal caso per sciogliere validamente il vincolo occorre anche il consenso dei figli minori, riconoscendo in capo agli stessi una posizione giuridicamente tutelata; consenso da esprimersi da parte di un curatore speciale, a tale scopo nominato, stante la sussistenza di un conflitto di interessi rispetto ai genitori, e a ciò autorizzato dal Giudice.
I riflessi della sentenza della Corte di Cassazione n. 17811/2014 sull'alienazione dei beni del fondo patrimoniale
Lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, come anticipato e come, d'altra parte, affermato dalla stessa Suprema Corte, è fattispecie distinta dall'alienazione dei beni facenti parte del fondo e questo anche nell'ipotesi in cui il bene alienando sia l'unico bene del fondo. L'alienazione del bene è un atto di amministrazione del bene appartenente al fondo e, pertanto, in nessun caso si sostanzia in una modificazione della convenzione matrimoniale con la quale fu costituito il fondo. Ne discenderebbe che, laddove i coniugi decidano di alienare il bene del fondo, da un lato non sarebbe necessario il consenso dei figli minori (essendo fattispecie diversa dallo scioglimento), dall'altro non sarebbe necessaria l'autorizzazione giudiziale, laddove vi sia l'espressa deroga nell'atto costitutivo del fondo.
Nonostante ciò, all'indomani della già menzionata sentenza del 2014, anche in tema di alienazione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento più restrittivo. In particolare il Tribunale di Milano, con decreto del 29 febbraio 2016, ha statuito la necessità dell'intervento del giudice al fine di valutare l'interesse dei figli a prendere parte alle decisioni dei genitori in merito agli atti dispositivi del fondo, eventualmente ricorrendo alla nomina di un curatore speciale ove constati la sussistenza di un conflitto di interessi, precisando altresì che ciò vale anche nell'ipotesi in cui sia stata espressamente prevista la deroga all'autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 169 c.c.
La conseguenza di tale atteggiamento restrittivo è una radicale riduzione della portata dell'autonomia negoziale concessa dal Legislatore ai coniugi, con conseguenze di non poco conto sulla libera circolazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale, circolazione a volte necessaria proprio per far fronte ai bisogni della famiglia, trasformando il bene in una fonte di reddito da utilizzarsi per la famiglia stessa.
Nomina del curatore speciale
In materia di nomina del curatore speciale che rappresenti il minore laddove venga riscontrato un conflitto di interessi con i genitori ai sensi dell'art. 320 ultima comma c.c., occorre sottolineare che non vi è alcuna disposizione che indichi a quali parametri il Giudice competente debba attenersi nella nomina stessa e, quindi, in base a quali criteri il curatore speciale debba essere individuato. Solitamente, per prassi dei Tribunali, il Giudice tende a nominare un avvocato tra quelli indicati in un apposito elenco.
Ne discende che il Giudice sia libero di individuare il soggetto che egli ritenga più opportuno, tenendo conto delle particolarità della fattispecie oggetto del suo giudizio. Ciò non toglie che i genitori, in sede di ricorso, possano individuare uno o più nominativi di possibili curatori; il Giudice, in mancanza di una disposizione in tal senso, non sarebbe vincolato nella scelta dall'indicazione fatta dai genitori, ma potrebbe certamente tenerne conto, perché, ad esempio, il soggetto indicato è qualcuno che conosce la situazione familiare ed il minore.
Casistica
I principi sopra esposti, come elaborati dalla Suprema Corte con la sentenza del 2014, sono stati recentemente ripresi, sempre dal Tribunale di Milano, in relazione ad alcune distinte fattispecie di scioglimento consensuale del fondo e di alienazione dell'unico bene costituito nel fondo.
In particolare, nel primo caso (decreto del Tribunale di Milano del 28 settembre 2019), i coniugi, genitori di figlio minore, chiedevano al giudice di essere autorizzati a sciogliere il fondo patrimoniale e ciò al fine di ottenere un mutuo bancario a condizioni più vantaggiose, in relazione al quale la Banca aveva espressamente richiesto di rimuovere il vincolo sul bene (oggetto di ipoteca) per ottenere una garanzia di primo grado sull'immobile. I coniugi nel ricorso spiegavano le ragioni per le quali l'operazione fosse vantaggiosa per gli interessi della famiglia (sul bene, infatti, gravava già un'iscrizione ipotecaria per un precedente mutuo a condizioni più gravose e i coniugi avevano altresì ottenuto un ulteriore fido bancario). Il Giudice, nel caso di specie, riteneva sussistere uno specifico interesse del figlio minore ad interloquire sul punto, ravvisando una posizione giuridicamente tutelata dello stesso, nonché una posizione di conflitto di interessi tra il minore ed i genitori, dal momento che lo scioglimento del fondo avrebbe privato il minore della garanzia costituita dallo stesso senza alcuna contropartita; conseguentemente il Giudice riteneva necessaria la nomina di un curatore speciale per rappresentare la posizione del minore.
Il curatore così nominato chiedeva di autorizzare lo scioglimento del fondo, non essendo l'operazione prevista contraria all'interesse del minore. Il Giudice ha autorizzato, condizionatamente alla stipula del mutuo alle condizioni indicate nel ricorso e all'estinzione del mutuo pregresso e del fido bancario.
Nel secondo caso (decreto del Tribunale di Milano del 28 settembre 2019), due genitori divorziati chiedevano di essere autorizzati ad escludere dal fondo patrimoniale un determinato bene in comproprietà, lasciando invece nel fondo un ulteriore bene di minor valore. Anche in questo caso dietro la richiesta dei genitori c'era l'esigenza di assoggettare il bene ad ipoteca al fine di ottenere un mutuo fondiario. Infatti, secondo il progetto degli ex coniugi, uno avrebbe dovuto acquistare dall'altro la quota del 50% di diritto di proprietà sul bene e a tal fine si rendeva necessario un mutuo fondiario. Anche in questo caso il Giudice, ravvisando la posizione giuridicamente tutelata del minore e la sussistenza del conflitto di interesse, procedeva a nominare un curatore speciale. Tuttavia, a differenza del caso precedente, il curatore speciale chiedeva di non autorizzare lo scioglimento parziale, in quanto la situazione che si profilava nel concreto avrebbe privato i minori di ogni forma di garanzia, realizzando solo l'interesse dei genitori ad una sistemazione dei loro rapporti interni.
Infine, vi è un terzo caso (decreto del Tribunale di Milano del 2 ottobre 2019) nel quale i genitori, consensualmente separati, chiedevano di essere autorizzati a porre in vendita un immobile costituito in fondo patrimoniale. In particolare, gli istanti allegavano che in sede di separazione il padre aveva assunto l'impegno ad acquistare un nuovo appartamento per l'abitazione della moglie e del figlio minore, intestando l'usufrutto vitalizio alla moglie e la nuda proprietà al figlio minore, utilizzando il 55% del ricavato della vendita dell'immobile costituito in fondo, di proprietà del padre. Il bene in oggetto costituiva l'unico bene del fondo. In tal caso il Giudice ha ritenuto concretizzarsi una ipotesi di scioglimento del fondo, applicando dunque i medesimi principi statuiti in tema di risoluzione consensuale del fondo patrimoniale. Tuttavia, nel caso di specie, pur ravvisando una posizione tutelata dei figli minori, il Giudice non ha riscontrato una posizione di conflitto di interessi, neppure in via potenziale, anche in considerazione della circostanza che, a fronte dello scioglimento del fondo, al minore sarebbe stata intestata la nuda proprietà di un immobile di importante valore. Pertanto, il Giudice non riteneva necessaria la nomina di un curatore speciale, avendo i genitori la rappresentanza sostanziale e processuale del minore ai sensi dell'articolo 320 c.c., e autorizzava la vendita.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si evince come, seppur siano differenti le due fattispecie dell'alienazione dell'unico bene in fondo patrimoniale e quella dello scioglimento consensuale del fondo, nel concreto, alcuni Giudici di merito tendono a considerarle equivalenti, avendo nei fatti la medesima conseguenza di procurare lo scioglimento del fondo medesimo. Pertanto, anche laddove, come nell'ultimo caso previsto, la richiesta sia volta soltanto ad ottenere l'autorizzazione alla vendita, il Giudicante può ritenere necessario un coinvolgimento del figlio minore e la nomina di un curatore speciale, nel caso in cui venga ravvisato un conflitto di interessi tra minore e genitori, con applicazione dei principi di cui alla sentenza Cass. civ.,n. 17811/2014.
Guida all'approfondimento
Bellinvia M.- Musto A., La risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi in presenza di figli minori: la terza via della giurisprudenza di legittimità (Nota a Cassazione, 8 agosto 2014, n. 17811)”, inCNN Notizie, 18 settembre 2014;
Israel R., Riflessi applicativi della sentenza della Cassazione dell'8 agosto 2014 n. 17811: un nuovo ostacolo alla circolazione giuridica degli immobili? in www.federnotizie.it, 16 marzo 2017 su;
Orientamenti Civilistici elaborati dalla Commissione Orientamenti Civilistici del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle tre Venezie;
Nigro A., Il fondo patrimoniale tra modifica del contenuto e scioglimento, in Notariato 1/2013;
Musto A., Quesito Civilistico n. 91-2019/C. La clausola negoziale in deroga all'autorizzazione giudiziale per il compimento, in presenza di figli minori, di atti di straordinaria amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale, in CNN Notizie, 20 dicembre 2019.
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Sommario
L'alienazione dei beni del fondo patrimoniale
La deroga all'autorizzazione giudiziale ex art. 169 c.c.
I riflessi della sentenza della Corte di Cassazione n. 17811/2014 sull'alienazione dei beni del fondo patrimoniale