Casa all'ex moglie se il figlio maggiorenne e non autosufficiente economicamente sta con lei nei week-end

Redazione Scientifica
03 Novembre 2020

Piccola vittoria per l'ex marito, che vede ridotto l'assegno in favore della consorte. Per quanto concerne la casa coniugale, però, i Giudici confermano l'assegnazione alla ex moglie. Decisiva la presenza nei week-end del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente.

Se il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, torna dalla madre ogni week-end, allora è legittima l'assegnazione a lei della casa coniugale a seguito di separazione con il marito (Cassazione, ordinanza n. 23473/20, depositata il 27 ottobre).

In Tribunale viene dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Allo stesso tempo i Giudici «assegnano la casa coniugale alla donna, quale genitore coabitante con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente». A carico del marito viene posto l'obbligo di provvedere ogni mese al «pagamento di un assegno di mantenimento (di 2mila euro mensili) a favore del figlio, comprensivo anche delle spese straordinarie» e al versamento di un assegno di mantenimento (di pari importo) a favore della moglie.

In Appello egli ottiene una piccola vittoria, vedendo ridotto sensibilmente l'assegno in favore della consorte. I Giudici di secondo grado respingono però le censure relative alla «assegnazione della casa coniugale a favore della donna». In particolare, viene ritenuta priva di fondamento la ricostruzione, proposta dal marito, secondo cui «la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne è da ritenersi imputabile a una sua condotta colposa».

A chiudere il contenzioso provvede la Cassazione, respingendo i ricorsi proposti da entrambi i coniugi.

Per quanto concerne la ex moglie, è confermata la riduzione dell'assegno divorzile decisa in Appello. Ciò perché, osservano dalla Cassazione, si è proceduto «all'analisi comparativa della situazione economico-patrimoniale e reddituale delle parti, in modo da averne una rappresentazione complessiva necessaria al fine di comprendere se lo scioglimento del vincolo avesse nella specie prodotto o concorso a produrre uno squilibrio tra le diverse condizioni da raffrontare».
Per quanto concerne l'ex marito, invece, quest'ultimo ha sostenuto che «in presenza di figlio maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente, non si può ritenere necessaria la tutela dell'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuto, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate» e ha aggiunto poi che «nel riconoscere l'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con un figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, vi è un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra il maggiorenne autosufficiente e quello non autosufficiente».
In ultima battuta, poi, lo stesso ha anche richiamato «la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare», osservando che essa «comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori con sporadici allontanamenti, con l'esclusione di un saltuario ritorno presso l'abitazione solo per i week-end, come in questo caso».
Dato centrale sarebbe il fatto che «il figlio solo saltuariamente torna a casa». Questo dettaglio è valutato con attenzione anche dai Giudici della Cassazione: a loro avviso, però, preso atto che «il figlio maggiorenne non autosufficiente torna con frequenza settimanale presso la casa familiare», deve ritenersi integrato «il requisito della convivenza con la madre presso tale abitazione». Ciò significa che «non vi è alcuna violazione del principio di uguaglianza a fronte della radicale diversità delle condizioni (figlio maggiorenne autosufficiente e non autosufficiente) poste in comparazione dall'uomo».
Confermato, infine, anche l'assegno mensile per il figlio. Su questo fronte i Supremi Giudici precisano che «l'ammontare del contributo è stato determinato alla luce della situazione economico-patrimoniale comparata dei genitori e delle esigenze di mantenimento del figlio», e «la dedotta onnicomprensività dell'importo non determina in via generale un pregiudizio economico per l'obbligato, dal momento che esclude il diritto a contribuire alle cosiddette spese straordinarie».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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