Casa all'ex moglie se il figlio maggiorenne e non autosufficiente economicamente sta con lei nei week-end
03 Novembre 2020
Se il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, torna dalla madre ogni week-end, allora è legittima l'assegnazione a lei della casa coniugale a seguito di separazione con il marito (Cassazione, ordinanza n. 23473/20, depositata il 27 ottobre). In Tribunale viene dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Allo stesso tempo i Giudici «assegnano la casa coniugale alla donna, quale genitore coabitante con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente». A carico del marito viene posto l'obbligo di provvedere ogni mese al «pagamento di un assegno di mantenimento (di 2mila euro mensili) a favore del figlio, comprensivo anche delle spese straordinarie» e al versamento di un assegno di mantenimento (di pari importo) a favore della moglie. In Appello egli ottiene una piccola vittoria, vedendo ridotto sensibilmente l'assegno in favore della consorte. I Giudici di secondo grado respingono però le censure relative alla «assegnazione della casa coniugale a favore della donna». In particolare, viene ritenuta priva di fondamento la ricostruzione, proposta dal marito, secondo cui «la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne è da ritenersi imputabile a una sua condotta colposa». A chiudere il contenzioso provvede la Cassazione, respingendo i ricorsi proposti da entrambi i coniugi. Per quanto concerne la ex moglie, è confermata la riduzione dell'assegno divorzile decisa in Appello. Ciò perché, osservano dalla Cassazione, si è proceduto «all'analisi comparativa della situazione economico-patrimoniale e reddituale delle parti, in modo da averne una rappresentazione complessiva necessaria al fine di comprendere se lo scioglimento del vincolo avesse nella specie prodotto o concorso a produrre uno squilibrio tra le diverse condizioni da raffrontare».
Fonte: dirittoegiustizia.it |