Valida la notifica via PEC che riporta il nome errato dell'imputato se…
03 Novembre 2020
Questo l'oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 28834/20, depositata il 19 ottobre.
La Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, il quale aveva condannato l'imputato per una pluralità di reati di emissione di fatture per operazioni non esistenti finalizzati all'evasione delle imposte sui redditi e sull'IVA.
La Suprema Corte dichiara il primo motivo di ricorso infondato, in quanto dagli atti risulta che dopo la nomina del difensore di fiducia dell'imputato, la cancelleria della Corte d'Appello avrebbe notificato il decreto di fissazione d'udienza mediante PEC sia al suddetto difensore (riportando il cognome dell'imputato in maniera errata), sia all'altro difensore di fiducia, di cui non risultava la revoca (da cui risultava il nome esatto dell'imputato), sia all'imputato stesso personalmente. Ciò, tuttavia, non determina alcuna nullità assoluta, poiché innanzitutto la notifica telematica nei confronti di uno dei due difensori di fiducia risulta regolare e considerando che la nullità a regime intermedio conseguente all'omesso avviso dell'udienza a uno dei difensori dell'imputato è sanata grazie alla mancata proposizione della relativa eccezione da parte dell'altro difensore, circostanza non avvenuta nel caso concreto. (Fonte: Diritto e Giustizia) |