Pubblicato il provvedimento del DGSIA che individua gli strumenti per lo svolgimento delle udienze a distanza
03 Novembre 2020
Il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati individua gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e degli atti di indagini preliminari, come previsto dall'art. 221, commi 6, 7 e 9, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, e successive modifiche, e dall'art. 23, commi 2, 4, 5 e 9 d.l. n. 137/2020. Il medesimo provvedimento individua, altresì, i sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83, commi 13, 14 e 15, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020 e successive modifiche.
Gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nella disponibilità dell'amministrazione sono i seguenti:
Per quanto riguarda le udienze civili, lo svolgimento a distanza è previsto mediante uno dei collegamenti di cui alle lettere c) e d), mentre lo svolgimento delle udienze penali e degli atti delle indagini preliminari può esplicarsi mediante uno dei quattro collegamenti previsti.
Per le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali, i tribunali ordinari e le procure della repubblica presso i tribunali ordinari nonché i tribunali per i minorenni e le procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni possono utilizzare, oltre al Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali di cui alla Circolare 11 dicembre 2014 (Avvio del Sistema di Notificazioni e comunicazioni telematiche penali), anche il sistema ministeriale PEC TIAP-Document@ di cui ai provvedimenti DGSIA n. 1593.U del 26 gennaio 2016 e n. 19717.U del 29.9.2016.
Con riferimento alla consultazione riservata tra difensore e imputato, questa viene assicurata mediante un circuito dedicato e criptato VoIP (Voice over Internet Protocol).
Il provvedimento prevede, infine, i requisiti di sicurezza e di protezione dei dati di cui devono essere dotati i sistemi, i quali utilizzano canali criptati i cui algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione sono conformi a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche del d.m. n. 44/2011.
(Fonte: Diritto e Giustizia.it) |