L'obbligo dichiarativo ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016 per gli amministratori del ramo di azienda ceduto

Redazione Scientifica
04 Novembre 2020

A fronte dei principi di legalità e di tassatività delle cause di esclusione dalle gare, l'oggetto degli obblighi dichiarativi, la cui inosservanza permette di escludere un...

A fronte dei principi di legalità e di tassatività delle cause di esclusione dalle gare, l'oggetto degli obblighi dichiarativi, la cui inosservanza permette di escludere un concorrente, non può trovare il proprio fondamento che nella legge, le cui prescrizioni possono eventualmente essere attivate dal bando di gara. Posto che l'art. 80, d.lgs. n. 50/2016 è chiaro nell'identificazione dei soggetti chiamati a rendere la dichiarazione, e omette di annoverare esplicitamente tra costoro gli amministratori del ramo di azienda ceduto, è evidente che la posizione di questi ultimi potrà rilevare nelle sole ipotesi in cui, nonostante l'intervenuta cessione, non vi sia stata soluzione di continuità organizzativa tra la parte cedente e quella cessionaria, nel senso che è la prima, con la sua propria organizzazione originaria, che di fatto non cessa di rendere il servizio posto a gara, benché esso sia giuridicamente imputabile alla seconda. È, infatti, in tale caso che davvero si può affermare che l'obbligo dichiarativo abbia fonte legale, perché, ove la dichiarazione venga omessa, verrebbe a realizzarsi proprio l'effetto che la norma di legge ha inteso scongiurare, ovvero che la Stazione Appaltante si trovi a contrarre con soggetti che, in ragione di tale continuità, non si sono emendati dalla condizione potenzialmente ostativa alla conclusione del contratto.

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