Deroga alla regola generale che limita il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico: casi in cui è possibile

Redazione Scientifica
04 Novembre 2020

La deroga alla regola generale che limita il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico si deve applicare nei soli casi in cui ciò risulti necessario...

La deroga alla regola generale che limita il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico si deve applicare nei soli casi in cui ciò risulti necessario al soddisfacimento dell'interesse pubblico della Stazione Appaltante all'aggiudicazione di tutti i lotti messi a gara e non a prescindere dalla necessità oggettiva di derogare al suddetto limite e nell'esclusivo interesse di un concorrente a conseguire l'aggiudicazione di un numero di lotti superiore a quello previsto dalla disciplina generale. Del resto, la limitazione del numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico è funzionale alla promozione della concorrenza e della massima partecipazione, sicché una “restrizione” di tale istanza concorrenziale risulta giustificabile solo ove, diversamente operando, l'aggiudicazione di un lotto rimarrebbe preclusa per la mancanza originaria o per il successivo venir meno di tutti i concorrenti utilmente collocati nella relativa graduatoria. In mancanza di tale presupposto, risulta manifestamente illegittima la pretesa del concorrente di beneficiare del meccanismo derogatorio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.