Sul principio di “equivalenza” di cui all'art. 68, comma 7, D.Lgs. 50/2016

Redazione Scientifica
04 Novembre 2020

Con riferimento all'applicazione dell'art. 68, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 va precisato che “l'equivalenza attiene alle specifiche tecniche in senso proprio, consistenti cioè in...

Con riferimento all'applicazione dell'art. 68, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 va precisato che “l'equivalenza attiene alle specifiche tecniche in senso proprio, consistenti cioè in standard capaci di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, espressi in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo” (T.A.R. Toscana, sez. III, 23 luglio 2020, n. 961).

Il giudizio di equivalenza presuppone quindi la previsione di uno standard tecnico normativo e non opera rispetto a grandezze comuni o a caratteristiche che, piuttosto che individuare specifiche tecniche del prodotto, ne definiscono la tipologia, limitandosi a delineare l'oggetto dell'affidamento o a valorizzarne talune caratteristiche in fase di attribuzione dei punteggi (cfr. arg. ex Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020 n. 3808).

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