Sulla legittimità del metodo di attribuzione del punteggio di tipo “on/off”

Redazione Scientifica
04 Novembre 2020

In relazione a quanto previsto dall'art. 95, comma 10-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico dell'offerta secondo...

In relazione a quanto previsto dall'art. 95, comma 10-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico dell'offerta secondo il metodo on/off è ammissibile, in linea di principio, a condizione che la stessa non risulti manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata o illogica (cfr. di recente T.A.R. Toscana, sez. I, 6 marzo 2020, n. 289).

Tale metodo, infatti, pur riducendo in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell'offerta, non lo esclude ma, piuttosto, lo anticipa alla fase di predisposizione della documentazione di gara, quando vengono individuati i requisiti tecnici dei concorrenti e definiti i criteri di valutazione, con la relativa ponderazione, attraverso la previsione di un punteggio differenziato per ciascun criterio, seppure non graduabile tra un minimo e un massimo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5026 cit.; Id., sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094 cit.).

Il confronto concorrenziale tra i partecipanti alla gara, in particolare, non viene azzerato se - in base alla tipologia di criteri on/off scelti dalla stazione appaltante - non vi sia certezza, ex ante, che tutti gli operatori economici saranno in grado di soddisfare gli elementi valorizzati dall'Amministrazione per la valutazione qualitativa delle offerte.

Occorre quindi valutare, caso per caso, quali sono gli elementi valorizzati in concreto dalla legge di gara, per verificare che gli stessi abbiano un effettivo carattere selettivo per la valutazione del merito tecnico e consentano, perciò, la differenziazione tra le offerte dei concorrenti.

Si deve inoltre appurare se gli atti di gara prevedono solo criteri valutativi con attribuzione del punteggio con il metodo on/off, oppure se vi siano ulteriori criteri a punteggio graduabile, tra un minimo ed un massimo, e quale sia il rapporto tra i rispettivi punteggi.

Laddove siano rispettati i parametri sopra evidenziati, ciascun concorrente conserva la possibilità di esprimere la propria specifica capacità progettuale e organizzativa e viene assicurata così una sufficiente differenziazione tra le offerte (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5026 cit.).

A queste condizioni, pertanto, l'utilizzo del metodo di attribuzione del punteggio on/off non limita la concorrenzialità della procedura di gara, né impedisce alla stazione appaltante di selezionare l'offerta caratterizzata dal miglior rapporto qualità/prezzo, come prescritto dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.

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