Obbligo di comunicazione del grave illecito professionale sopravvenuto in corso di gara e successivamente alla verifica dei requisiti

05 Novembre 2020

Costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio – declinato in diretta coerenza con l'obbligo di mantenere i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione – secondo cui sussiste, in capo ai partecipanti alle procedure d'appalto della Pubblica amministrazione, l'obbligo di comunicare a quest'ultima, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti.

Il caso. La pronuncia, per quel che rileva ai fini del presente commento, ha ad oggetto, in estrema sintesi, la contestazione in giudizio dell'aggiudicazione di un appalto in capo ad un operatore economico in ragione dell'omessa dichiarazione in ordine ad una serie di vicende potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità professionale (presentazione in una precedente gara di preventivi falsi, disconosciuti dai suoi stessi fornitori, così come accertato dal T.A.R. Lazio con sentenza passata in giudicato; sussistenza di carichi pendenti in capo ad alcuni amministratori, ed altri), nonché dell'omessa e tempestiva dichiarazione in ordine di un provvedimento sanzionatorio antitrust elevato dall'AGCM nel corso della procedura di gara.

La soluzione. Il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza di primo grado, ha statuito che è un dato obiettivo che le due imprese, facenti parte del RTI aggiudicatario, dopo aver dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione, la pendenza del procedimento sanzionatorio antitrust, pur essendo state raggiunte in corso di procedura dalla notizia del suddetto provvedimento sanzionatorio, hanno omesso di dichiarare con la dovuta sollecitudine tale sopravvenienza pur essendosi tenuta l'ultima seduta pubblica di gara in data successiva all'accertamento antitrust, nella quale ben avrebbero potuto, in ossequio agli obblighi di legge oltreché ai doveri di lealtà, buona fede e correttezza, rappresentare tale circostanza prima che la stazione appaltante si determinasse sull'aggiudicazione della gara. Di contro, la comunicazione in argomento è avvenuta solo a valle del perfezionamento dell'aggiudicazione e dopo l'instaurazione dei contenziosi giurisdizionali innanzi al TAR Firenze.

A fronte di tale ricostruzione in fatto, il Collegio ha evidenziato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che il provvedimento sanzionatorio era stato adottato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e dopo la seduta di gara dedicata alla verifica dei requisiti di ammissione. Il tutto affermando il principio – declinato in diretta coerenza con l'obbligo di mantenere i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione (Cons St., Sez. VI, 25 settembre 2017, n. 4470) – secondo cui sussiste, in capo ai partecipanti alle procedure d'appalto della Pubblica amministrazione, l'obbligo di comunicare a quest'ultima, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti (cfr. ex multis, Cons. St. 16 dicembre 2020, n. 8514; Cons. St., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 3628).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.