Il D.L. n. 137/2020 e la nuova gestione da remoto delle udienze delle Commissioni Tributarie

09 Novembre 2020

L'art. 27 del D.L. n. 137/2020 mette finalmente rimedio al vuoto di regolamentazione specifica per il processo tributario in tema di svolgimento delle udienze con modalità da remoto nel periodo emergenziale in atto. Con la disposizione in commento, al verificarsi delle condizioni in essa previste, si dà possibilità ai singoli Presidenti delle Commissioni di autorizzare la possibilità ai collegi giudicanti di svolgere l'udienza, sia essa pubblica o camerale, con un qualsiasi tipo di collegamento telematico audio-video che assicuri la corretta partecipazione delle parti coinvolte, dandone atto a verbale, anche in assenza del decreto ministeriale delle regole tecnico-operative.

La possibilità di trattazione telematica delle udienze tributarie durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 era stata inizialmente regolamentata dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ma nella realtà è poi rimasta inapplicata a causa della mancata adozione del decreto ministeriale delle regole tecnico-operative previsto da detta norma.

La lacuna viene finalmente colmata attraverso l'adozione del decreto-legge n. 137, il cui articolo 27 consente di utilizzare tale modalità remota anche nelle more della adozione del regolamento ministeriale.

Questa è la vera innovazione introdotta dalla norma in questione, ossia che viene demandata al Presidente di ogni Commissione Tributaria la facoltà, non l'obbligo, di autorizzare lo svolgimento della singola udienza con il collegamento telematico.

Difatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 affinché sia lecito lo svolgimento dell'udienza telematica è sufficiente siano presenti due condizioni:

1) La sussistenza di divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza epidemiologica ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario;

2) L'adozione, nei termini previsti, di un decreto del Presidente della Commissione che la autorizzi e che sia comunicato alle parti, se udienza pubblica, almeno cinque giorni prima del suo svolgimento,

In assenza di disposizioni specifiche, deve intendersi che la piattaforma di videoconferenza utilizzabile sia di libera scelta del Presidente della Commissione, purché idonea ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio, con obbligo di darne di volta in volta attestazione a verbale.

Nei commi successivi al primo, l'articolo 27 stabilisce che, in alternativa alla discussione da remoto, le pubbliche udienze passano in decisone sulla base degli atti, senza bisogno di specifico provvedimento del giudice, sempre però se almeno una delle parti non insista per la discussione, nel qual caso si procederà mediante trattazione scritta e se neanche questa fosse possibile, allora la udienza dovrà essere rinviata a nuovo ruolo.

Considerata la ampia libertà concessa ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha prontamente organizzato una riunione in video conferenza con tutti essi, svoltasi il 6 novembre 2020, nella quale ha raccolto le diverse valutazioni dell'impatto della norma in questione e delle disposizioni già da essi adottate al riguardo; oltre alla utilità del confronto in tal modo attuato, all'esito della riunione saranno probabilmente adottate dall'Organo di autogoverno delle linee guida idonee ad assicurare una generale omogeneità applicativa del decreto ministeriale in tutte le Commissioni.

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