L’accesso alla documentazione relativa al procedimento di verifica di anomalia dell’offerta del vincitore di una procedura di affidamento pubblica

Francesco Renda
09 Novembre 2020

L'accesso alla documentazione relativa al procedimento di verifica di anomalia dell'offerta risultava vincitrice non può essere interdetto, ma unicamente differito sino alla fase di aggiudicazione della gara.

Il caso. Ferservizi Spa indiceva una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura a noleggio di apparecchiature multifunzione digitali LASER (comprensiva dei servizi di assistenza) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

In esito all'approvazione della graduatoria di gara, la società terza classificata formulava istanza di accesso nei confronti della stazione appaltante, chiedendo l'ostensione di una molteplicità di documenti, tra i quali quelli attinenti al procedimento di verifica della congruità dell'offerta del soggetto aggiudicatario.

A seguito del diniego all'accesso opposto dall'amministrazione, l'operatore presentava ricorso ex art. 116 c.p.a. innanzi al TAR Lazio, Roma.

Il differimento previsto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. Nella pronuncia in esame, il giudice amministrativo ricorda innanzitutto che, ai sensi dell'art. 53, c. 2 del d. lgs. 50/2016, l'accesso alla documentazione attinente il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del vincitore non è interdetto, potendone essere disposto unicamente il differimento sino al momento dell'aggiudicazione.

Le limitazioni al diritto di accesso disciplinati dall'art. 53, comma 5, d.lgs. n. 50/2016. Nel prosieguo della sentenza, il Tar Lazio, Roma precisa poi che – fermo il generale diritto del soggetto non vincitore di accedere (successivamente all'aggiudicazione) alla documentazione relativa alla verifica della congruità dell'offerta dell'aggiudicatario – deve invece ritenersi escluso (ai sensi dell'art. 53, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) il “diritto di accesso” e, più in generale, “ogni forma di divulgazione” delle soluzioni tecniche e dei programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da privativa intellettuale.

Conclusioni. Sulla scorta delle suesposte premesse concettuali, il TAR Lazio, Roma ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ordinato all'amministrazione di consentire all'operatore istante l'accesso alla documentazione relativa al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della impresa risultata vincitrice.

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