La distribuzione di buoni spesa rientra tra gli interventi di soccorso e assistenza di cui alla lett. b) dell'art. 25, d.lgs. n. 1/18

Redazione Scientifica
10 Novembre 2020

In ragione della peculiarità della situazione affrontata, la distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che...

In ragione della peculiarità della situazione affrontata, la distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che la pandemia ha messo nell'impossibilità e/o nell'estrema difficoltà di fare fronte al quotidiano sostentamento, deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento previsti alla lett. b) dell'art. 25, d.lgs. n. 1/18, espressamente richiamata dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza, non trattandosi di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all'alimentazione, che costituisce il presupposto per un'esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute; pertanto, ai fini dell'affidamento del relativo servizio si applica la previsione dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, che autorizza ciascun Comune ad acquisire i suddetti buoni in deroga al d.lgs. n. 50 del 2016 (nella specie è stato ritenuto che legittimamente il Comune di Roma Capitale abbia proceduto all'acquisizione dei buoni attraverso il raffronto di due preventivi attraverso un iter procedimentale di carattere informale).

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