È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279, il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, c.d. decreto Ristori- bis, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il decreto non manca poi di fornire un importante sostegno alle famiglie, prevedendo un congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e il bonus baby-sitting.
Congedo straordinario. L'art. 13 del d.l. n. 149/2020 riconosce, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, ad entrambi i genitori degli alunni, alternativamente, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, sempreché si tratti di lavoratori dipendenti e che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Per i periodi di congedo fruiti, il decreto riconosce, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Lo stesso beneficio viene riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Bonus baby-sitting. Il successivo art. 14 del decreto stabilisce, sempre limitatamente alle aree di cui sopra, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, il diritto, per i genitori lavoratori degli alunni iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altra forme previdenziali obbligatoria, a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Anche tale beneficio è fruibile da parte dei genitori aventi i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
L'erogazione dei bonus avverrà mediante il libretto famiglia, nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base delle domande pervenute all'INPS, il quale provvederà al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.