Decreto Ristori bis: l'impatto sulla giustizia penale

12 Novembre 2020

Sono entrati in vigore il 9 novembre 2020, tra gli altri, gli articoli 23 e 24 del cd. Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020), riguardanti il settore giustizia.

Sono entrati in vigore il 9 novembre 2020, tra gli altri, gli articoli 23 e 24 del cd. Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020), riguardanti il settore giustizia.

La sospensione dei termini di custodia cautelare e del corso della prescrizione- art. 24

La norma è stata introdotta per “congelare” la decorrenza della prescrizione e della durata della custodia cautelare (così come aveva previsto il legislatore nella prima fase dell'emergenza con il decreto cd. cura Italia).
Si è quindi stabilito che il giudizio penale viene sospeso quando è assente il testimone, il consulente tecnico, il perito o l'imputato in procedimento connesso citato a comparire per esigenze di acquisizione della prova; e tale assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposti dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure contenitive della pandemia da COVID-19.

Durante tale periodo rimangono pertanto sospesi:

  • il corso della prescrizione;
  • i termini previsti dall'art. 303 c.p.p., ossia i termini di durata massima della custodia cautelare.

Il legislatore ha inteso così evitare che si verifichino “scarcerazioni” per scadenza dei termini di fase cautelare ovvero estinzioni dei giudizi per il decorso della prescrizione legate alla emergenza epidemiologica.

Appare evidente che la norma restringe l'ipotesi alla fase del “giudizio”, quindi alle udienze dibattimentali e ai processi celebrati con rito abbreviato, ove si verifichino le condizioni indicate (escussione di un teste, di un consulente, di un perito o di un imputato in procedimento connesso).

In tali ipotesi, precisa la norma, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla, prevedibile, cessazione delle restrizioni ai movimenti.

Balza subito agli occhi la “prevedibilità” (e conseguente difficoltà) rilasciata all'apprezzamento della Autorità Giudiziaria, della cessazione dell'impedimento, ossia della limitazione alle restrizioni di movimento imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione all'isolamento fiduciario. Ed infatti, opportunamente, la norma precisa che, in caso contrario, deve aversi riguardo agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., al tempo della restrizione, aumentato di sessanta giorni.

La norma ha precisato che, nel computo dei termini di cui all'art. 304, c. 6, c.p.p. (secondo cui, al netto delle sospensioni “ordinarie”, la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dai primi tre commi dell'art. 303 c.p.p.), salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1. Ossia delle sospensioni legate alla emergenza epidemiologica. Che però, come si è opportunamente precisato, non può comunque incidere, estendendolo, sul limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

Può notarsi come le citate norme emergenziali ricalchino opportunamente quanto è già previsto in via ordinaria dal codice di rito.

Ricalca infatti quanto previsto al comma 7 dell'art. 304, c.p.p., che si preoccupa, sempre con il limite della durata complessiva della custodia cautelare, di non computare nei termini di cui al sesto comma dell'art. 304, c.p.p. i periodi di sospensione causati, in dibattimento, dalla mancanza di difesa tecnica, ossia da rinvii legati alla mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione del difensore.

Così come, l'ipotesi sopra indicata di cui al comma 2, ricalca la previsione dell'art. 159 c. 3 c.p. che disciplina la sospensione della prescrizione quando il procedimento è sospeso per impedimento delle parti e dei difensori. Anche in quel caso il differimento non può andare oltre sessanta giorni dalla “prevedibile” cessazione dell'impedimento, dovendosi, in caso contrario, avere riguardo al tempo dell'impedimento, aumentato di sessanta giorni.

La stessa disposizione prevista dal primo comma è stata infine estesa ai procedimenti disciplinari nei confronti dei Magistrati. In particolare, quando l'assenza è giustificata dalle stesse restrizioni sopra indicate.

Le decisioni nei giudizi penali in Corte d'Appello - art. 23

L'art. 23 ha previsto che, nei giudizi penali celebrati in appello, ad eccezione dei casi in cui venga rinnovata l'istruzione dibattimentale, i giudici procedano in camera di consiglio “da remoto”, ossia senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori, salvo che o una di esse faccia espressa richiesta di discussione orale, quindi in presenza, o che l'imputato chieda di volere comparire.

Si è pertanto implementato uno scambio “cartolare” che può avvenire prima dell'udienza celebrata da remoto.

Il PM formula le sue conclusioni scritte trasmettendole, a mezzo PEC o con i sistemi che saranno individuati dalla DGSIA, dieci giorni prima della udienza alla cancelleria; la quale provvederà a trasmetterle alla difesa telematicamente a mezzo PEC. La difesa, a sua volta, entro cinque giorni dall'udienza, può presentare le sue conclusioni con atto scritto e trasmesso telematicamente (a mezzo PEC) alla Cancelleria.

Alla delibera la Corte di Appello procede da remoto con le modalità indicate nel primo decreto ristori. Il collegio celebra la “camera di consiglio” da remoto.
Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Il Presidente del Collegio o il componente da lui delegato, dopo la deliberazione, firma il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento viene depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo “il prima possibile”. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

L' esigenza, come è evidente, è sempre quella di evitare prolungati contatti fisici tra i soggetti del processo, accessi alle cancellerie, alle aule di udienza, ecc.

La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. E viene trasmessa alla cancelleria telematicamente.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula la richiesta di partecipare alla udienza di discussione.

Il legislatore si è quindi preoccupato degli effetti immediati di tale disciplina, prevedendo che la stessa non operi nei procedimenti in cui l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ed inoltre, in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

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