Tra i costi della manodopera da indicare nell’offerta non rientrano quelli relativi alle figure professionali impiegate in via indiretta

Tommaso Cocchi
13 Novembre 2020

L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto.

Il caso. A seguito di una procedura aperta per l'affidamento di servizi di ristorazione scolastica indetta da vari enti locali, la seconda classificata proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo lamentando, tra l'altro, l'incongruità dell'offerta dell'aggiudicataria. In particolare, la ricorrente rilevava che vi fosse una incongruità tra il numero di lavoratori indicato in sede di offerta tecnica e quello precisato in sede di giustificativi, essendo quest'ultimo inferiore al primo. La resistente, sul punto, replicava precisando di aver eliminato l'indicazione dei costi relativi al dietista e al direttore del servizio, essendo queste figure impiegate per l'esecuzione di tutti gli appalti assunti dalla società, e non solo per quello oggetto della procedura gravata.

Il tribunale di prime cure respingeva le doglianze della ricorrente, la quale proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato.

La soluzione del Consiglio di Stato. Il giudice d'appello ha in primo luogo ribadito la distinzione tra i “costi indiretti della commessa”, intesi come quelli relativi al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o ai servizi esterni, e i “costi diretti della commessa” comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l'esecuzione della specifica commessa. Ebbene rispetto alla corretta indicazione dei costi di manodopera il Collegio, ritenendo che l'art. 97, comma 10, del d.lgs. 50/2016 sia suscettibile di molteplici letture, ha confermato quella più restrittiva. Ciò, in particolare, considerando preferibile riferire il costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa, esclusi dunque i costi per le figure professionali coinvolte nell'esecuzione del contratto in ausilio, in maniera occasionale, ovvero per le figure che in maniera “trasversale” prestino la propria opera a beneficio di più contratti riferiti alla medesima impresa (sul punto il Collegio ha richiamato Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530; Id., Sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7135).

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha precisato che la ratio dell'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta risponda «all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione […]; serve ad evitare, infatti, manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l'offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre».

Conseguentemente, ad avviso del giudice d'appello, tale esigenza di tutela è avvertita solo in riferimento a quei lavoratori impiegati stabilmente nella commessa, in quanto la voce di costo a loro riferita può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta. Diversamente, per «le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente» (come nella fattispecie il dietista della società), «ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti» (come nella fattispecie il direttore del servizio) «il costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto».

In conclusione il Consigliodi Stato ha escluso che l'aggiudicataria fosse tenuta ad inserire il costo della manodopera relativo al dietista e al direttore del servizio, in quanto figure professionali impiegate in via indiretta nella commessa oggetto della procedura.

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