D.l. Ristori bis: nuovo congedo parentale e bonus baby sitter per le famiglie
16 Novembre 2020
Il quadro normativo
Il periodo caratterizzato dalla riacutizzazione del quadro epidemiologico, ha visto l'adozione di alcuni provvedimenti normativi urgenti: - il D.l.28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori; - il d.P.c.m. del 24 ottobre 2020 - d.P.c.m. del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. - il D.l. 9 novembre 2020, n. 149, c.d. Decreto Ristori-Bis. In quest'ultimo provvedimento si trovano alcune misure di interesse per le famiglie interessate dalle nuove restrizioni disposte dalla Legge nelle zone rosse. Di seguito un esame dei principali strumenti. A seguito del proseguimento dello stato di emergenza sanitaria da COVID 19, sono stati adottati di recente nuovi provvedimenti normativi che prevedono tutele specifiche per i genitori che siano lavoratori dipendenti pubblici e privati o lavoratori autonomi con partita IVA.
Come noto il d.P.c.m. del 3 novembre 2020, ha previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza, per gli studenti che frequentano le seconde e le terze classi delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle cosiddette zone rosse, individuate quali Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Calabria, dal Ministro della salute, con l'ordinanza del 4 novembre 2020, con validità dal 6 novembre 2020 e per un periodo di 15 giorni, cui si aggiunge dall'11 novembre anche la provincia autonoma di Bolzano. Con nuova ordinanza del 13 novembre 2020, il Ministro della salute ha ricompreso nelle zone rosse anche Campania e Toscana, con effetto da domenica 15 novembre. Ampliate anche le zone arancioni.
In particolare con il decreto Ristori-bis (d.l. 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020), i genitori che siano lavoratori dipendenti con figli studenti che frequentano i corsi scolastici sopra riportati, hanno diritto ad un nuovo congedo parentale straordinario retribuito al 50%. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS o alle gestioni speciali dell'AGO, (artigiani e commercianti), viene invece riconosciuto il diritto a un bonus baby sitter di importo fino a 1.000 euro. Nuovo congedo straordinario per i lavoratori dipendenti nelle zone rosse
L'art. 13 del decreto Ristori-bis introduce un nuovo congedo straordinario a favore dei genitori lavoratori dipendenti (privati e pubblici) che debbano occuparsi dei figli studenti durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.
Per analogia rispetto a quanto indicato dall'INPS con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 sul congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, previsto dal c.d. Decreto Agosto, è possibile ritenere che siano considerate coperte dall'indennità solo le giornate lavorative ricomprese nell'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Il congedo parentale straordinario indennizzato al 50% della retribuzione è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura a seguito dei Decreti del 24 ottobre e/o del 3 novembre 2020. L'articolo 13 del d.l. Ristori- bis specifica inoltre che tali benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande che perverranno, l'INPS provvederà al monitoraggio e qualora emerga il superamento del limite di spesa, si procederà al rigetto. Le previsioni di congedo straordinario del decreto agosto
Il Decreto Agosto, (d.l. 104/2020, conv. l. 13 ottobre 2020, n. 126), come modificato dall'art. 22 del decreto “Ristori” (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137), ha previsto fino, al 31 dicembre 2020, per tutto il territorio nazionale, il diritto al congedo straordinario indennizzato di uno dei genitori, nei seguenti casi: - per le ipotesi in cui sia stata disposta, (dall'ASL competente), la quarantena del figlio, convivente e minore di 14 anni a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico; - per i casi in cui il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza (modifica quest'ultima introdotta dal Decreto Ristori).
Il congedo parentale spetta a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working modalità ed è escluso per i giorni in cui l'altro genitore svolga lavoro in modalità agile ovvero non svolga alcuna attività lavorativa. Anche in queste ipotesi viene riconosciuta dall'INPS una indennità pari al 50% della retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione.
Il Decreto Agosto dispone inoltre che per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori abbiano diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il decreto Ristori-bis (DL 149/2020) non specifica quali siano i limiti di cumulabilità di queste diverse previsioni normative: sarebbe pertanto auspicabile un intervento di chiarimento da parte dell'INPS.
L'indennità è erogata: - secondo le modalità previste per il pagamento diretto - oppure a conguaglio delle indennità di maternità. Ai fini fiscali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del TUIR, le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile. Il nuovo bonus baby sitter per lavoratori autonomi
Il decreto Ristori bis introduce nuove risorse anche per il bonus baby sitter, altra misura già sperimentata nei decreti emergenziali emanati tra marzo ed aprile scorsi. L'art. 14 del decreto Ristori-bis reintroduce il bonus baby sitter esclusivamente a favore dei lavoratori autonomi, esclusi dalla possibilità di chiedere il congedo parentale straordinario.
Dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del d.l.), nelle zone rosse, i genitori lavoratori autonomi di figli nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di bonus baby sitter nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. Tale misura vale anche per i genitori affidatari.
I beneficiari del bonus babysitter sono: - gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (lavoratori autonomi con partita IVA e parasubordinati quali collaboratori coordinati e continuativi); - gli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome).
Tali soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I lavoratori dipendenti sono invece esclusi dal beneficio del bonus babysitter che riguarda, in questa formulazione, solo i lavoratori autonomi. Lavoratori autonomi con figli disabili
Il bonus spetta anche per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Il bonus può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori. La sua erogazione è subordinata al fatto che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Come già era stato per le passate previsioni normative, il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Sarà l'INPS a definire le modalità operative per accedere al bonus. Differenza di rilievo rispetto a quanto previsto per quello scaduto lo scorso 31 agosto, la scelta del legislatore, peraltro poco condivisibile, di non riconoscere la misura per le prestazioni rese dai familiari. |