Il sopralluogo preventivo nei contratti pubblici: ammissibilità e limiti

16 Novembre 2020

Ferma l'astratta non censurabilità della previsione del sopralluogo preventivo contenuta nella lex specialis di gara, è illegittima la clausola del bando che prescrive, a pena di esclusione, uno sproporzionato adempimento formale, come quello costituito dalla necessità di munirsi di procura rilasciata per atto notarile nel caso in cui il sopralluogo venga espletato da persona non dipendente dell'impresa.

La questione. Il ricorrente principale ha censurato l'operato dell'amministrazione, che avrebbe dovuto escludere la ricorrente incidentale per l'invalidità del sopralluogo da essa espletato. Nel ricorso incidentale condizionato, invece, l'aggiudicataria ha evidenziato l'illegittimità delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara in tema di sopralluogo (specie in riferimento alla necessità di munirsi di procura rilasciata per atto notarile in caso di espletamento effettuato da persona non dipendente dell'impresa) perché ritenute irragionevoli e sproporzionate.

La soluzione. Il Collegio ha evidenziato che, a differenza del previgente regime (art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010), il d.lgs. n. 50 del 2016 non impone l'effettuazione di un sopralluogo. Ciò nonostante, la clausola che stabilisce la necessità del sopralluogo, anche a pena di esclusione, non è di per sé contraria alla legge, perché si tratta di obbligo con funzione sostanziale, e non meramente formale, in quanto consente ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto.

Di contro, è censurabile la prescrizione, sanzionata con l'esclusione dalla gara, di uno specifico adempimento formale, costituito dalla necessità di munirsi di procura rilasciata per atto notarile nel caso in cui il sopralluogo venga espletato da persona non dipendente dell'impresa (formalità, invece, non prevista nel caso in cui il delegato sia dipendente, essendo in tal caso sufficiente una delega rilasciata per scrittura privata).

Una prescrizione di questo tenore risulta, infatti, sproporzionata ed eccessivamente onerosa per gli operatori economici, oltre che non rispondente a un pubblico interesse o un'utilità dell'ente committente, sia perché non attiene all'offerta (né in termini sostanziali né formali), ma solo a segmenti meramente procedimentali, sia perché non costituisce indice di affidabilità del concorrente.

Di conseguenza, il TAR ha accolto il ricorso incidentale e ha dichiarato infondato quello principale.

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