La c.d. prova di resistenza è attenuata in caso di appalto aggiudicato con il criterio del prezzo più basso

Redazione Scientifica
16 Novembre 2020

Per pacifico e consolidato principio di diritto (ex pluribus, Cons. Stato, VI, 15 giugno 2018, n. 3706; V, 14 aprile 2016, n. 1495), l'interesse a ricorrere – che deve persistere...

Per pacifico e consolidato principio di diritto (ex pluribus, Cons. Stato, VI, 15 giugno 2018, n. 3706; V, 14 aprile 2016, n. 1495), l'interesse a ricorrere – che deve persistere per tutto il corso del giudizio – è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 Cod. proc. civ., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente.

Quando il criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante è quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4 d.lgs. n. 50 del 2016, relativamente al quale la posizione in graduatoria delle offerte non segue ad una valutazione di carattere tecnico-discrezionale, bensì ad un mero riscontro automatico del prezzo ivi indicato, in ragione della sua oggettività vincolata e dell'assenza di qualsiasi profilo valutativo discrezionale, la verifica della sussistenza concreta di un interesse a ricorrere ben può essere effettuato anche dal giudice amministrativo, il quale può verificare l'effettivo assolvimento, in concreto, della prova di resistenza.

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