È legittima la clausola del bando attributiva di un punteggio tecnico specifico alla maggiore qualificazione del personale dedicato all'esecuzione dell'appalto

Redazione Scientifica
18 Novembre 2020

Ai sensi dell'art. 95, comma 6, lett. “e” del d.lgs. n. 50/2016, nei casi di affidamento di appalti ad alta intensità di specializzazione della manodopera, è legittima...

Ai sensi dell'art. 95, comma 6, lett. “e” del d.lgs. n. 50/2016, nei casi di affidamento di appalti ad alta intensità di specializzazione della manodopera, è legittima la clausola della lex specialis che riserva un punteggio tecnico specifico alla maggiore qualificazione delle risorse di personale dedicate all'esecuzione dell'appalto di cui l'imprenditore dimostra di poter disporre, posto che, per la natura delle prestazioni dedotte nel capitolato, l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale da effettivamente utilizzarsi nell'appalto possiedono un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione del contratto (nella specie trattavasi dell'affidamento della conduzione e manutenzione edile ed impiantistica di stabili della Banca d'Italia). In siffatte ipotesi, la capacità di reclutamento del personale idoneo e di reperimento delle migliori professionalità sul mercato costituisce requisito tipicamente imprenditoriale di impresa, riferibile alla qualità tecnica della proposta, avente immediato rilievo ai fini dell'interesse della S.A. al miglior confronto concorrenziale per il soddisfacimento dell'interesse pubblico.

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