È possibile eccepire la mancata ricezione, l'incompletezza o l'illeggibilità di un atto allegato ad una notifica a mezzo PEC?

19 Novembre 2020

È possibile eccepire la mancata ricezione, l'incompletezza o l'illeggibilità di un atto allegato ad una notifica a mezzo PEC? La risposta al quesito.

È possibile eccepire la mancata ricezione (ovvero l'incompletezza o illeggibilità) di un atto allegato ad una notifica a mezzo PEC?

Secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e la successiva ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, non essendo necessario compiere, in particolare, alcuna verifica in ordine alla effettiva visualizzazione da parte del destinatario della mail o del suo allegato (Cass. n. 2431/2016, dep. 2017), né occorrendo la conferma dell'effettivo ricevimento da parte del destinatario (Cass. n. 52517 del 2016).

Il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto, non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti, che eventuali allegati (Cass. n. 2431 del 2016, dep. 2017: di recente, Cass. n. 23635 del 2020).

Il tema, peraltro, è molto delicato perché la cancelleria, sovente, impiega la posta elettronica certificata per notificare provvedimenti, i quali sono scansionati ed allegati alla mail. Nel corso di quest'operazione, tuttavia, non è escluso che possano intervenire errori “umani”, i quali possono condurre alla notificazione di atti incompleti o illeggibili.

È stato affermato in giurisprudenza che finanche l'eventuale omesso invio del relativo atto allegato costituisce una mera irregolarità, perché il destinatario, recandosi nell'ufficio mittente, può recuperare l'allegato mancante (Cass. n. 52517 del 2016). In tale prospettiva si afferma che al difensore non basterebbe neppure per contestare la regolarità della notificazione provare che il decreto di citazione allegato alla PEC riguarda una persona diversa dal proprio assistito. In forza di un onere di collaborazione, implicito nel sistema, il destinatario dell'atto deve recarsi nell'ufficio mittente dove potrà recuperare l'atto (Cass. n. 15112 del 2020).

La portata di queste affermazioni, però, va ridimensionata.

La notificazione tramite posta elettronica certificata permette di allegare alla mail un documento previamente scansionato che non è più soggetto a modifiche dopo l'invio. Le caratteristiche tecniche del sistema ed il controllo sulla corretta indicazione dell'indirizzo del destinatario, effettivamente, offrono adeguate garanzie di affidabilità anche con riferimento alla ricezione degli allegati. «Il termine certificata si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali allegati» (così, Cass. n. 31273/2018). «I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio è stato spedito e che è stato consegnato (o in caso negativo, che il messaggio non è stato consegnato)» (così ancora Cass. n. 31273/2018).

Il destinatario, pertanto, non può limitarsi a dedurre genericamente l'incompletezza dell'atto ricevuto in allegato alla mail o la sua non corrispondenza rispetto all'originale scansionato.

Ciò tuttavia non comporta che il destinatario non possa contestare la validità della notificazione.

Ove intenda farlo, invece, deve effettuare accertamenti presso la cancelleria che ha inviato la PEC, ottenendo le attestazioni relative al documento scansionato e trasmesso a mezzo PEC, che possono dimostrarne l'incompletezza o l'illeggibilità.

La verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, pertanto, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica anche con riferimento alla trasmissione degli allegati, a meno che il destinatario non provi di aver ricevuto un atto incompleto o illeggibile. Questa prova non può che essere acquisita nella cancelleria mittente. Diversamente, il meccanismo di trasmissione è pienamente affidabile: le ricevute dei gestori della PEC, mittente e destinatario, infatti, certificano l'invio e la consegna della mail e degli allegati.

Nella prassi, in verità, capita che il difensore destinatario si limiti a produrre una stampa del documento che asserisce gli è stato inviato a mezzo PEC al fine di dimostrarne l'illeggibilità o l'incompletezza. Una simile situazione, indubbiamente, integra un principio di prova che va apprezzato, caso per caso, da parte del giudice.

Talvolta, la giurisprudenza esclude che sussiste a carico del destinatario un onere della prova in ordine alla mancata conoscenza dell'atto, ritenendo sufficiente l'allegazione di situazione che lascino dubitare di tale effettiva conoscenza. Ma poi, si ritiene che l'onere di allegazione sia stato assolto mediante la produzione di una consulenza tecnica sull'illeggibilità del file allegato alla notifica apparentemente regolare (Cass. n. 14388 del 2019)

In particolare, laddove si trattasse della notificazione di un atto che è stato trasmesso al giudice con il sistema Tiap, acronimo di Trattamento informatico degli atti processuali, tale produzione potrebbe determinare la necessità di un accertamento circa l'identità del documento presente nel fascicolo informatico inviato al giudice e quello notificato in allegato alla PEC. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il difensore, nell'udienza preliminare eccepisca la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché non preceduta dalla valida notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto l'atto pervenutogli è illeggibile (e dunque, inidoneo a permettergli l'esercizio delle prerogative difensive). La produzione a sostegno dell'eccezione di una stampa del documento da parte della difesa implica che il giudice debba compiere le verifiche descritte, potendo rapidamente accertare se anche l'atto originale fosse incompleto o illeggibile. Laddove però tale verifica conducesse a conclusioni diverse da quelle prospettate dalla difesa, l'eccezione deve essere superata in mancanza della prova che nella scansione dell'atto è intervenuto un errore.

In una sentenza (Cass. n. 56280 del 2017), oggetto peraltro di un pregevole commento in questa stessa rivista (V. Bove, Documento allegato alla PEC garantito dal Sistema Notificazioni Telematiche. E le altre PEC di sistema?, in ilprocessotelematico.it. 18 gennaio 2018), in particolare, la Corte ha analizzato la specifica procedura del “Sistema di Notificazioni telematiche” (SNT) per gli atti processuali, precisando che «… debba operarsi una distinzione tra la posta certificata "ordinaria" e quella utilizzata per le notifiche degli atti processuali, poiché effettivamente la prima non certifica il contenuto dei messaggi e di eventuali allegati, … mentre la seconda richiede l'utilizzo di un sistema all'uopo specificamente dedicato da parte di soggetti abilitati ». In modo specifico, « l'utente, che ha accesso al sistema mediante password, per effettuare la notifica di un documento, precedentemente scansionato, lo deve classificare attivando la funzione "Acquisizione Documento", scegliendo, da un menu a tendina, la "Categoria Documentale" di interesse, differente per ogni tipologia di ufficio e, successivamente, la tipologia dell'atto attraverso un elenco ed inserendo i dati relativi al fascicolo dell'atto da notificare (tipo di registro; anno di iscrizione del procedimento, numero di iscrizione del procedimento, ufficio e "data di deposito" del documento), potendo anche inserire altre annotazioni. L'atto da acquisire viene quindi selezionato dal computer e caricato nel sistema, che segnala anche eventuali errori». Ne consegue che proprio la complessa procedura di acquisizione del documento nel caso dell'uso del “Sistema di Notificazioni telematiche” (SNT), «sebbene inevitabilmente esposta all'errore umano, offre adeguate garanzie di stabilità che non possono essere certo superate attraverso la mera deduzione dell'incompletezza o non corrispondenza all'originale scansionato …».

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