La responsabilità del vettore aereo non comunitario da ritardo ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal e risarcimento del danno morale

19 Novembre 2020

La pronuncia in esame, resa a seguito del gravame proposto avverso la decisione del Giudice di Pace che ha respinto la domanda risarcitoria degli attori considerandola infondata stante l'impossibilità di applicare in Italia le norme disciplinanti il trasporto internazionale, seppure in evidenza di inadempimento contrattuale della compagnia aerea Emirates con un ritardo finale di 12 ore, costituisce un interessante punto di raccordo dell'orientamento giurisprudenziale, creatosi negli ultimi anni, che ravvisa che la componente non patrimoniale, affidata alle previsioni della Convenzione, non è soggetta al vaglio della risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardo aereo secondo le regole del diritto interno in tema di danno morale.
Introduzione

La pronuncia in esame, resa a seguito del gravame proposto avverso la decisione del Giudice di Pace che ha respinto la domanda risarcitoria degli attori considerandola infondata stante l'impossibilità di applicare in Italia le norme disciplinanti il trasporto internazionale, seppure in evidenza di inadempimento contrattuale della compagnia aerea Emirates con un ritardo finale di 12 ore, costituisce un interessante punto di raccordo dell'orientamento giurisprudenziale, creatosi negli ultimi anni, che ravvisa che la componente non patrimoniale, affidata alle previsioni della Convenzione di Montreal, non è soggetta al vaglio della risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardo aereo secondo le regole del diritto interno in tema di danno morale.

Si ritiene infatti superato il richiamo alle datate pronunce in tema di danno morale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972) e del 2012.

Nel caso di specie, non si è trattato di verificare l'esistenza di un danno esistenziale invocato dal passeggero ma di quantificare l'entità della compensazione e/o del danno supplementare al medesimo spettanti per il grave inadempimento contrattuale del vettore aereo ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal.

(Trib. Roma, Sez. XVII (Ex IX) Civ., sent. 1 ottobre 2020 n. 13402 avverso la sentenza del G.d.P. Roma n. 26842/2017)
L'obbligo risarcitorio del vettore non comunitario. La normativa applicabile

Per quanto attiene alle fonti normative, la Convenzione di Montreal è applicabile al trasporto di cui si discute poiché qualificabile “internazionale” ai sensi dell'art. 1, comma 2, della stessa Convenzione che, tra l'altro, è stata sottoscritta da tutti gli Stati in esso coinvolti.

Il contratto di viaggio de quo non può ricevere tutela ai sensi del Regolamento CE n. 261 del 2004, essendo Emirates un vettore aereo non comunitario, perché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), il Regolamento si applica ai soli passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro mentre nel caso di specie la partenza è avvenuta da quello maldiviano di Male e poi da Dubai, negli Emirati Arabi essendo Emirates priva di licenza comunitaria.

In tema di trasporto internazionale disciplinato dalla Convenzione di Montreal del 1999 (e in quel caso anche dal Regolamento CE n. 261/2004) il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato da negato imbarco o da cancellazione del volo (inadempimento) ovvero da ritardato arrivo (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro la soglia di rilevanza fissato dall'art. 6, comma 1, Reg. 261/2004 (Sul punto Cass. civ., sez. III, ord. n. 1584/2018; Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. civ., sez. I, n. 15659/2011 e Cass. civ., sez. III, n. 826/2015).

  • L'art. 19 della Convenzione di Montreal prevede espressamente la responsabilità del vettore per il “danno derivante da ritardo” nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci, salvo prova rigorosa della sua inevitabilità;
  • L'art. 22 stabilisce il limite massimo risarcibile a ciascun passeggero in 4150 diritti speciali di prelievo, pari a circa € 6.000,00 euro.
Il quantum risarcibile

Nel caso di specie, il Giudice di appello ha condiviso la quantificazione equitativa del danno richiesta dagli appellati: euro 600,00 cadauno, corrispondenti ai minimi forfetari di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, quale compensazione pecuniaria della componente del danno patrimoniale subito dai passeggeri, rapportata alla misura della tratta aerea, superiore a 3.500,00 km, e alla durata del ritardo dell'arrivo a destinazione, superiore a quattro ore compatibile ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal che tiene conto della concreta durata del ritardo che nel caso in esame è stato di circa dodici ore

Il criterio che il giudice nazionale deve ricavare dagli articoli 19 e 22 della Convenzione di Montreal si traduce in una quantificazione del danno, nella componente patrimoniale e non patrimoniale, commisurato al solo parametro temporale, nei limiti del massimale ivi previsto

A tal riguardo, la Corte di Giustizia (sentenza del 6/5/2010 in C-63/09) ha chiarito che il “massimale di danno” previsto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal attiene sia alla componente patrimoniale sia alla componente non patrimoniale del danno da ritardo. Tale interpretazione del danno risarcibile da ritardo ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal risulta recepita anche dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 14667/2015; Cass. civ., sez. III, ord. n. 1584/2018).

La ratio del danno concepito dalla normativa internazionale e comunitaria, sulla scorta degli artt. 6 e 7 del Reg. CE n. 261/04 relativi alla risarcibilità del danno minimo da cancellazione del volo che, per essere ricompreso nel danno da ritardo richiede una concreta posticipazione dell'arrivo a destinazione di tre ore. Per cui la perdita di tempo ingiustificata deve essere oggetto di compensazione in via pecuniaria.

Il quadro normativo (nazionale ed internazionale) e la giurisprudenza in tema di riconoscimento del danno morale da ritardo aereo

La recente sentenza Cass. civ.,Sez. Un., 13 febbraio 2020, n.3561 si è espressa sui criteri di determinazione della giurisdizione sulle controversie in materia di azioni risarcitorie relative a cancellazioni e ritardi nei servizi di trasporto aereo internazionale che devono essere individuati in base alla Convenzione di Montreal del 1999 e non del Regolamento UE n. 1215/2012.

In questo panorama giuridico, si richiama la sentenza del 13 ottobre 2011 in C-83/2010, in cui la Corte di Giustizia ha chiarito che, oltre ai caratteri minimi risarcitori predeterminati da parte del Regolamento CE n. 261/04, il Giudice nazionale ha la facoltà, nel rispetto delle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal ovvero, ma solo in mancanza di ratifica da parte di questa, in base al diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo.

Ne deriva che gli artt. 19 e 22 della Convenzione devono essere tradotti dal giudice nazionale in una quantificazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, commisurato, nei limiti del massimale ivi previsto, al solo parametro temporale.

In tema di danno morale, la giurisprudenza si è rivelata costante nel confermare l'impossibilità di richiamare principi interni dell'ordinamento ed in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008 (sul danno esistenziale da responsabilità medica), applicandosi la disciplina internazionale che deroga ai principi e alle norme del codice civile sul trasporto, quale la Convenzione di Montreal e il Reg. Ce 261/04 (Sul punto Trib. Roma, sent. n. 4931/2018 pubblicata il 18/07/18 che ha quantificato in Euro 3.200 il pregiudizio del passeggero costretto in aeroporto per 24 ore.

Rileva l'importanza dell'orario di arrivo a destinazione, laddove “se il lasso temporale minimo risarcibile è stato stabilito in 3 ore, appare del tutto logico, e coerente col sistema, ritenere che un ritardo protratto per 8 ore (a parità di distanza) debba essere risarcito in misura proporzionalmente superiore alla richiamata soglia minima di risarcimento di € 250; una siffatta impostazione ben si accorda con il sistema di tutela voluto dagli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, dove infatti la stessa precisa previsione di un importo massimale di € 5.984.03 ben si spiega appunto in funzione di tale variabilità temporale concreta, a prescindere quindi dall'applicabilità o meno del Reg. CE 261/04 o dalle conseguenze che il ritardo possa avere sulla vita di relazione del passeggero, o anche per altri aspetti” (sul punto, vedi la sentenza di appello del Trib. Trieste, 16 ottobre 2018).

Di recente, nella sentenza di App. Torino, 22 aprile 2020 n.1416 si legge che: “richiamando i principi della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 13 ottobre 2011 in C-83/2010) oltre ai caratteri minimi risarcitori predeterminati da parte del Regolamento CE n. 261/04, il Giudice nazionale ha la facoltà, nel rispetto delle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal ovvero, ma solo in mancanza di ratifica da parte di questa, in base al diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo”.

Come esempio di applicazione di tale principio, si segnala la sentenza del G.d.P. Roma (Dott.ssa Marini) n. 8420/2020, nella quale la compagnia aerea, in un giudizio specularmente identico sotto il profilo documentale e probatorio è stata condannata per un ritardo di 15 ore a risarcire a ciascun attore l'importo di € 1.800,00 oltre la refusione delle competenze legali per un importo di € 2050,00.

In conclusione

Dalla panoramica di pronunce giurisprudenziali emerge come, in grado di appello, il passeggero ottenga la tutela del pregiudizio morale correlato all'inadempimento da ritardo del vettore aereo, che obbliga ad un'attesa spesso logorante e ad una riprogrammazione obbligata ed onerosa del viaggio iniziale prenotato.

Il corretto coordinamento tra normativa comunitaria ed interna, in presenza di richiesta risarcitoria adeguatamente suffragata da elementi probatori, potrebbe, in economia processuale, già dal primo grado, assicurare legittimamente la tutela del passeggero che subisce il pregiudizio del danno da ritardo del vettore aereo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario