Costituzione in giudizio via PEC rifiutata per irregolarità fiscale: la parte può chiedere la rimessione in termini
20 Novembre 2020
Così la Corte di cassazione respingendo il ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d'appello di Venezia aveva rigettato la domanda attorea di accertamento della responsabilità professionale di un commercialista.
Per quanto qui d'interesse, il ricorrente aveva sollevato la questione relativa al difetto di motivazione sulla rimessione in termini concessa dalla Corte territoriale all'appellante. Dalla ricostruzione della vicenda emerge che il commercialista si era costituito in giudizio tardivamente (5 gennaio 2017), depositando contestuale istanza di rimessione in termini affermando che di aver spedito labusta telematica per la costituzione in giudizio in data 23 dicembre 2016, ma di aver poi ricevuto la comunicazione delrifiuto della cancelleria solo il successivo 27 dicembre.
La censura risulta infondata. Giova ribadire che la rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la “non imputabilità” dell'inosservanza del termine ovvero un fattore estraneo alla volontà dell'interessato che abbia determinato tale evento.Nel caso di specie, la mancata tempestiva costituzione dell'appellante era dovuta al rifiuto dell'iscrizione a ruolo da parte della cancelleria per mancata indicazione del valore della causa e mancato versamento del contributo unificato, avendo però omesso di considerare che il soggetto era stato ammesso con riserva al gratuito patrocinio a spese dello Stato (con conseguente esonero dal pagamento del contributo unificato). Ne discende che il rifiuto dell'iscrizione e del deposito dell'atto da parte della cancelleria era illegittimo anche in ragione dell'utilizzazione dellemodalità telematiche da parte del legale. Difatti, sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 170/2012, conv. con modificazioni nella l. n. 221/2012, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata laricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia», sicché «da quel momento, essendosi perfezionato il deposito,non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n. 115/2002» (Cass. civ. n. 9664/20).
Quando alla tempestività dell'istanza di rimessione in termini, la Corte ricorda che tale “ tempestività ” viene intesa dalla giurisprudenza come immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai conclusa (Cass. civ. n. 23561/11). Di conseguenza, non è necessario che l'istanza di rimessione intervenga comunque entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza. Occorre invece valutare se la parte istante si sia attivata «in un termine ragionevolmentecontenuto e rispettoso delprincipio di ragionevole durata del processo » (Cass. civ. n. 9114/12).Nel caso di specie, anche in considerazione della scadenza del termine di costituzione durante le festività natalizie, la Corte esclude ogni dubbio sul rispetto del requisito della tempestività dell'istanza.
(Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |