Ultime misure governative volte al contenimento della diffusione contagiosa “COVID-19” che impattano sulla giustizia tributariaFonte: DL 28 ottobre 2020 n. 137
20 Novembre 2020
Premessa
L' art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , c.d. “Decreto Ristori ”, è rubricato: “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario ”.Dopo aver impartito, quindi, con il precedente articolo 23*, più generali “Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il legislatore ha disciplinato l'attività giudiziaria tributaria con un apposito e puntuale articolato, senza ricorrere a rinvii (fissi o dinamici) verso discipline proprie di altre giurisdizioni.
Il Legislatore ha così disciplinato l'attività giudiziaria tributaria:
termine di efficacia : “fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza” (d.p.c.m. del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con la quale serie ha dichiarato e prorogato lo "stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021);
ambito applicativo : “ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario” (d.p.c.m. 3 novembre 2020);
oggetto : “lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto” (d.m.e.f. 6 novembre 2020, n°44) e relative alternative;
modalità : “è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale”;
comunicazione : “almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio”, distinguendo tra pubbliche udienzeex art. 34, d.lgs.546/1992 , sedute camerali di trattazione ex art. 33, c. 1, prima parte, stesso decreto e di deliberazione ex successivo art. 35, c.2.Udienze pubbliche e sedute camerali
In effetti, per il caso che qui ci occupa, la summa divisio va operata esclusivamente tra: a) pubbliche udienze di trattazione (discussione in contraddittorio), che normalmente coinvolgono il giudice collegiale, il segretario, le parti, i relativi difensori ed il pubblico “muto testimone”, nonchè lesedute camerali partecipate (audizione) dai richiedenti lasospensione incidentale della esecutività della sentenza o dell'esecuzione dell'atto ex artt. 47, c. 4, 52, c. 5, 62-bis, c. 4 e 65 c. 3-bis e quelle per l'ottemperanza della sentenza esecutiva non sospesa ex artt. 68, c.2, secondo alinea, 69, c. 5 e 70, c. 7, D.Lgs. n. 546/1992; infatti, le sedute camerali partecipate non possono non condividere - per la presenza di soggetti ulteriori ai giudici collegiati o monocratico - la medesima disciplina emergenziale con le pubbliche udienze ex art. 34, c.1, stesso decreto.b) sedute camerali di trattazione , ex art. 33, c.1, prima parte, stesso decreto,e sedute camerali di deliberazione ex successivo art. 35, c. 2, che non coinvolgono soggetti ulteriori ai giudici collegiati, nemmeno il segretario.Ogni Presidente di Commissione tributaria - provinciale o regionale - deve valutare quali siano le misure più idonee a garantire la salute di tutti gli operatori e fruitori del servizio giustizia tributaria nel proprio distretto o circoscrizione; a tal fine deve provvedere con proprio decreto, articolando e disciplinando l'attività giudiziaria di cui sopra, secondo quanto disposto dalla normativa in esame.
Tali decreti presidenziali possono disporre che le attività di cui alla lettera a) sisvolgano da remoto (ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dallalegge dicembre 2018, n. 136 ,secondo le indicazioni tecniche fissate dal D.MEF 6 novembre 2020, n. 44) , ove e nella misura in cui gli strumenti informatici e le risorse finanziarie disponibili lo consentano. Si può configurare, pertanto, un adeguato ed efficace collegamento telematico individuale tra ciascuno dei soggetti coinvolti (punto a punto) o, misto, tra alcuni di tali soggetti ed altri riuniti in gruppi (ad esempio: i 3 giudici riuniti in collegio con il segretario, parte privata con il proprio difensore, ente fiscale), adottando in tali gruppi i dispositivi di protezione individuali (mascherina, visiera, guanti etc.) ed i presidi sanitari necessari (distanziamento, schermi, disinfettante etc.); resta eccezionalmente escluso il pubblico, “muto testimone”, in deroga al canone di pubblicità, disposto a pena di nullità, dall'art. 1, c.2, D.Lgs. n. 546/1992 ed art. 128 c.p.c..
Per quanto riguarda, invece, le attività indicate alla lettera b) , i 3 giudici riuniti in collegio - senza il segretario - adottano nella sede della propria commissione i dispositivi di protezione individuali ed i presidi sanitari necessari. Ciascun giudice residente, domiciliato o dimorante fuori sede, a mera richiesta, può tuttavia essere esonerato* dal presidente di sezione dalla partecipazione a qualsiasi attività collegiale in sede, ove si versi nelle condizioni di cui al primo alinea, comma 1, dell'art. 27 in trattazione; non è prevista alcuna motivazione per la richiesta ma soltanto la sussistenza del presupposto: “fuori sede”, che deve essere verificato dal Presidente di sezione per prenderne atto ai fini della redazione/modifica sia dei calendari di seduta, sia della composizione dei collegi; ciò anche in deroga -ove inevitabile- a quanto disposto dall'art. 6, c. 2, ultimo alinea,D.Lgs. 545/1992 . La facoltà di esonero non è praticabile nel caso di collegamento da remoto.
Partecipazione da remoto ad udienze pubbliche ed alle sedute camerali di trattazione e di deliberazione
Le controversie di cui alla letteraa) già fissate per la trattazione, salva richiesta contraria, passano d'ufficio in decisione sulla base degli atti.
Qualora, nonostante sia stata richiesta “insistentemente” la discussione - o la partecipazione da remoto di cui alla lettera a)* - con apposita istanza notificata alle altre parti costituite, depositataalmeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione , non sia possibile un collegamento telematico, si procede ex lege documentalmente, mediante trattazione scritta, fissando per il deposito dimemorie conclusionali untermine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza e per il deposito di memorie di replica non inferiore a cinque giorni (esattamente come già previsto dall'art. 32, cc. 2 e 3. D.Lgs. n. 546/1992 per le trattazioni camerali). Le parti ed i difensori sono comunque considerati presenti.Ove non fosse possibile garantire il rispetto di tali termini, la controversia è rinviata d'ufficio a nuovo ruolo.
La partecipazione da remoto sia alle udienze pubbliche, sia alle sedute camerali di trattazione e di deliberazione (lett.a) e b) ) è autorizzata con decreto del presidente della Commissione tributaria, che la segreteria comunica agli interessati almeno cinque giorni liberi prima della data fissata; ove fosse disposta la discussione o la partecipazione da remoto -di cui alla letteraa) - delle parti costituite, la segreteria comunica almeno tre giorni liberi prima della trattazione l'ora e le modalità di collegamento, dando poi atto a verbale del consenso a ciò liberamente prestato, anche ai fini della protezione dei dati personali, e delle modalità di identificazione di ciascun partecipante. Le parti ed i difensori sono considerati presenti ed i verbali redatti ed i provvedimenti adottati da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Tali termini si presumono essere da calcolare a giorni liberi, come l'analogo termine di cui all'articolo 31, D.Lgs. n. 546/1992.
Il Decreto MEF del 6 novembre 2020, n. 44, in particolare, così testualmente recita:
Articolo 6: Processo verbale dell'udienza (art. 15 del Regolamento) 1. Il processo verbale di udienza è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T. [Sistema Informativo Giustizia Tributaria], a cui accede con proprie credenziali. 2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF/A e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale sono inseriti nel fascicolo processuale informatico. 3. Se il processo verbale è redatto in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. 4. Il processo verbale dell'udienza in formato digitale o la copia informatica del processo verbale analogico di cui al comma 3, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico. 5. Il processo verbale è trattato nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 7: Trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice (art. 3 del Regolamento) 1. La trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli standard tecnici previsti dall' articolo 10 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015 , da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori, è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 9 del medesimo decreto direttoriale e previa registrazione al S.I.Gi.T.2. Il S.I.Gi.T. garantisce, ai soggetti di cui al comma 1, la consultazione del fascicolo informatico e l'acquisizione delle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli.
Articolo 10: Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie 1. Il presente decreto entra in vigore: a) il 1 ° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;b) il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie di ogni ordine* e grado diverse da quelle individuate alla lettera a). 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 7 entrano in vigore il 1° dicembre 2020.
La delibera Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 10 novembre 2020, n. 1230/2020 , in particolare, così testualmente recita:Linee guida
UDIENZE IN PRESENZA L' art. 27 del D.L. n. 137/2020 non vieta di continuare a celebrare le udienze “in presenza” , ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo (giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria) per effetto di tale modalità di partecipazione.In questo caso, sarà necessario impartire quanto meno le seguenti disposizioni dirette a tutelare la salute ed a contenere il rischio di contagio delle persone:
Pertanto, appare opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino, ovvero confermino, l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio. A tal fine si raccomanda - ove già non si sia proceduto in tal senso - l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento, come la chiamata delle cause ad orario, al fine di regolarne la trattazione, nell'eventualità in cui la stessa si possa svolgere in presenza.
COLLEGAMENTI DA REMOTO Il Consiglio di Presidenza, rilevata l' attuale indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto, evidenzia che,per la decisione in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta nonché per quelli ex art. 33, comma 1, parte prima, D. Lgs. 546/92, l'attuale assetto emergenziale consente l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale) individuate dal Presidente del collegio, estese ai componenti del collegio ed al Segretario di sezione. Il Presidente di collegio ne attesta il regolare ed integrale funzionamento.In tal modo si potrà consentire la partecipazione, alla camera di consiglio, per la decisione dei ricorsi trattati con il contraddittorio scritto, anche dei giudici tributari che, residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, sarebbero altrimenti esonerati a causa della emergenza sanitaria.
RICHIESTE DI DISCUSSIONE ORALE Il Presidente potrà con decreto fornire ai presidenti dei collegi indicazioni in ordine alla valutazione delle istanze di discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare. Sarà opportuno tener conto nella valutazione delle istanze di rinvio post emergenziale della rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento. [Tutto ciò ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, c. 3, D.Lgs. n. 546/1992. N.D.R.]
CAMERALI PARTECIPATE E TRATTAZIONE SCRITTA In presenza di un difetto di coordinamento tra il primo e il secondo comma dell'art. 27, nonostante quest'ultimo si riferisca soltanto alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, il passaggio alla trattazione scritta deve intendersi anche per quelle camerali partecipate. La ratio emergenziale della norma, infatti, impone di estendere la conversione a trattazione scritta per la discussione di incidenti cautelari (ex artt. 47, 52, 62-bis e 65 c. 3-bis, D. Lgs. n. 546/1992) e per la discussione di richieste di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D. Lgs. n. 546/1992, salvo quanto detto in ordine alla richiesta di discussione orale. Data la complessità della situazione e le inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute, si invitano i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali
(Fonte: Il Tributario) |