Ultime misure governative volte al contenimento della diffusione contagiosa “COVID-19” che impattano sulla giustizia tributaria

Domenico Chindemi
20 Novembre 2020

L'art. 27 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Decreto Ristori”, è rubricato: “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario”. Dopo aver impartito, quindi, con il precedente articolo 23, più generali “Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il legislatore ha disciplinato l'attività giudiziaria tributaria con un apposito e puntuale articolato, senza ricorrere a rinvii (fissi o dinamici) verso discipline proprie di altre giurisdizioni.
Premessa

L'

art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

, c.d. “

Decreto Ristori

”, è rubricato: “

Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

”.

Dopo aver impartito, quindi, con il precedente articolo 23*, più generali “Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il legislatore ha disciplinato l'attività giudiziaria tributaria con un apposito e puntuale articolato, senza ricorrere a rinvii (fissi o dinamici) verso discipline proprie di altre giurisdizioni.

*Articolo 23 Decreto Ristori

L'

art. 23 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137

, c.d. “Decreto Ristori”, in particolare, dispone che:

Comma 1:

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'

art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19

, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 22 maggio 2020, n. 35

si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'

art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77

ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”
.

Comma 3:

”Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'

art. 128 del c.p.c.

e dell'art.

472,

comma 3, del c.p.p.”.

Comma 7

: ”In deroga al disposto dell'

art. 221, comma 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77

, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario”.

Comma 9

: “Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”.

Articolato dell'attività giudiziaria tributaria

Il Legislatore ha così disciplinato l'attività giudiziaria tributaria:

termine di efficacia

: “fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza” (d.p.c.m. del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con la quale serie ha dichiarato e prorogato lo "stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021);

ambito applicativo

: ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario” (d.p.c.m. 3 novembre 2020);

oggetto

: “lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto” (d.m.e.f. 6 novembre 2020, n°44) e relative alternative;

modalità

: “è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale”;

comunicazione

: “almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio”, distinguendo tra pubbliche udienze

ex art. 34, d.lgs.546/1992

, sedute camerali di trattazione ex art. 33, c. 1, prima parte, stesso decreto e di deliberazione ex successivo art. 35, c.2.

Udienze pubbliche e sedute camerali

In effetti, per il caso che qui ci occupa, la summa divisio va operata esclusivamente tra:

a)

pubbliche udienze di trattazione

(discussione in contraddittorio), che normalmente coinvolgono il giudice collegiale, il segretario, le parti, i relativi difensori ed il pubblico “muto testimone”, nonchè le

sedute camerali

partecipate (audizione) dai richiedenti la

sospensione incidentale

della esecutività della sentenza o dell'esecuzione dell'atto ex artt. 47, c. 4, 52, c. 5, 62-bis, c. 4 e 65 c. 3-bis e quelle per l'ottemperanza della sentenza esecutiva non sospesa ex artt. 68, c.2, secondo alinea, 69, c. 5 e 70, c. 7, D.Lgs. n. 546/1992; infatti, le sedute camerali partecipate non possono non condividere - per la presenza di soggetti ulteriori ai giudici collegiati o monocratico - la medesima disciplina emergenziale con le pubbliche udienze ex art. 34, c.1, stesso decreto.

b)

sedute camerali di trattazione

, ex art. 33, c.1, prima parte, stesso decreto,

e sedute camerali di deliberazione

ex successivo art. 35, c. 2, che non coinvolgono soggetti ulteriori ai giudici collegiati, nemmeno il segretario.

Ogni Presidente di Commissione tributaria - provinciale o regionale - deve valutare quali siano le misure più idonee a garantire la salute di tutti gli operatori e fruitori del servizio giustizia tributaria nel proprio distretto o circoscrizione; a tal fine deve provvedere con proprio decreto, articolando e disciplinando l'attività giudiziaria di cui sopra, secondo quanto disposto dalla normativa in esame.

Tali decreti presidenziali possono disporre che le attività di cui alla lettera

a)

si

svolgano da remoto

(ai sensi dell'

art. 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

, convertito, con modificazioni, dalla

legge dicembre 2018, n. 136

,

secondo le indicazioni tecniche fissate dal D.MEF 6 novembre 2020, n. 44)

, ove e nella misura in cui gli strumenti informatici e le risorse finanziarie disponibili lo consentano. Si può configurare, pertanto, un adeguato ed efficace collegamento telematico individuale tra ciascuno dei soggetti coinvolti (punto a punto) o, misto, tra alcuni di tali soggetti ed altri riuniti in gruppi (ad esempio: i 3 giudici riuniti in collegio con il segretario, parte privata con il proprio difensore, ente fiscale), adottando in tali gruppi i dispositivi di protezione individuali (mascherina, visiera, guanti etc.) ed i presidi sanitari necessari (distanziamento, schermi, disinfettante etc.); resta eccezionalmente escluso il pubblico, “muto testimone”, in deroga al canone di pubblicità, disposto a pena di nullità, dall'art. 1, c.2, D.Lgs. n. 546/1992 ed art. 128 c.p.c..

Per quanto riguarda, invece, le attività indicate alla lettera

b)

, i 3 giudici riuniti in collegio - senza il segretario - adottano nella sede della propria commissione i dispositivi di protezione individuali ed i presidi sanitari necessari. Ciascun giudice residente, domiciliato o dimorante fuori sede, a mera richiesta, può tuttavia essere esonerato

*

dal presidente di sezione dalla partecipazione a qualsiasi attività collegiale in sede, ove si versi nelle condizioni di cui al primo alinea, comma 1, dell'art. 27 in trattazione; non è prevista alcuna motivazione per la richiesta ma soltanto la sussistenza del presupposto: “fuori sede”, che deve essere verificato dal Presidente di sezione per prenderne atto ai fini della redazione/modifica sia dei calendari di seduta, sia della composizione dei collegi; ciò anche in deroga -ove inevitabile- a quanto disposto dall'art. 6, c. 2, ultimo alinea,

D.Lgs. 545/1992

. La facoltà di esonero non è praticabile nel caso di collegamento da remoto.

*Decreto presidente CTR Lombardia del 30/10/2020 n. 25/2020 (stralcio):

considerato

che dei giudici tributari attualmente in servizio presso la CTR della Lombardia, molti risultano risiedere in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione o la sezione staccata (n. 63 per la sede centrale e n. 12 per la Sezione staccata di Brescia) con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera dì consiglio renderebbe difficoltoso, fino a paralizzare quasi completamente, il funzionamento delle sezioni;

ritenuto

di poter superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento;

ritenuto

di precisare e uniformare i criteri e le prassi dell'eventuale svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto con le seguenti indicazioni:

a) il Presidente del Collegio e/o un giudice potranno collegarsi con l'altro o gli altri componenti del Collegio anche presso la sede della CTR, ma con mezzi propri, azionando il Wi-Fi dal proprio cellulare, con oneri a loro carico, essendo sprovvista la CTR del relativo collegamento;

b) per le camere di consiglio a distanza non occorre il verbale, ma il Presidente del Collegio o un suo delegato, nel ruolo di udienza, che sarà inviato via mail al Collegio a cura del Segretario di sezione, indicherà il provvedimento emesso (sentenza, ordinanza, rinvio a nuovo ruolo etc) che poi trasmetterà via mail al Segretario di sezione o consegnerà direttamente in Commissione, potendo delegare anche un componete del Collegio per tale incombenza;

c) il processo verbale e la compilazione del dispositivo non sono obbligatori, dovendo il Presidente del collegio, comunque, annotare, con le modalità ritenute opportune, la natura del provvedimento emesso nel ruolo d'udienza contenuto nell'”Elenco dei procedimenti”. In alternativa è possibile, anche per la camera di consiglio a distanza, la compilazione, da parte del Presidente del Collegio, del processo verbale e del dispositivo, messi a disposizione dal segretario di sezione in formato editabile, per ciascuna udienza;

d) il processo verbale, ove compilato, sottoscritto dal Presidente del collegio, sarà trasmesso, unitamente al ruolo di udienza compilato con l'indicazione del provvedimento emesso, al Segretario della Sezione; il dispositivo, ove compilato, sarà trattenuto dal Presidente del Collegio e trasmesso in Segreteria dopo la sottoscrizione della sentenza in presenza o con forma digitale;

DISPONE

sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, quanto segue:

(omissis)

Punto 4.

al fine di evitare rinvii si segnala la possibilità di procedere con le modalità indicate nel sesto capoverso; [recte: lettera a)

N.d.R.

].

Punto 5.

è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere dì consiglio con collegamento da remoto e con le modalità sopra specificate, mediante utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento.

Decreto presidente CTP Roma del 30/10/2020 (stralcio):

Punto 10.

Considerato che 84 giudici tributari attualmente in servizio presso la CTP di Roma risultano residenti in luoghi diversi dal Comune di Roma, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo, nei casi previsti, del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio (svincolata da una pubblica discussione in conseguenza delle sopra indicate modalità di trattazione) potrebbe comportare la paralisi o almeno l'inefficienza di buona parte delle sezioni della CTP;

Punto 12

. Ritenuto, pertanto, di potere superare la criticità di cui al punto 10, autorizzando i Presidenti di collegio a far svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto — eventualmente anche limitato ad alcuni componenti — mediante l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza o di altri strumenti di comunicazione di gruppo, con menzione nel verbale d'udienza ed attestazione di regolare funzionamento da parte del presidente del collegio”;

Punto c)

i Presidenti di collegio sono autorizzati a far svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, come specificato in motivazione;

Punto d)

i magistrati che, nei casi previsti, intendano valersi dell'esonero dalle camere di consiglio che si svolgono in Roma, nella sede della Commissione, devono darne comunicazione al Presidente della sezione per il tramite del Segretario che informerà immediatamente anche il Vice Presidente; nella fase di prima applicazione, relativamente al mese di novembre 2020, la richiesta di esonero dovrà essere formulata entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e varrà sino a revoca espressa; per i mesi successivi eventuali nuove richieste, a valere per il periodo successivo sino a revoca espressa, dovranno essere comunicate almeno sette giorni prima della prima udienza del periodo per il quale si chiede l'esonero dalla camera di consiglio in presenza;

Partecipazione da remoto ad udienze pubbliche ed alle sedute camerali di trattazione e di deliberazione

Le

controversie

di cui alla lettera

a)

già fissate per la trattazione, salva richiesta contraria, passano d'ufficio in decisione sulla base degli atti.

Qualora, nonostante sia stata richiesta “insistentemente” la discussione - o la partecipazione da remoto di cui alla lettera

a)*

-

con apposita istanza notificata alle altre parti costituite, depositata

almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione

, non sia possibile un collegamento telematico, si procede ex lege documentalmente, mediante trattazione scritta, fissando per il deposito di

memorie conclusionali

un

termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza e per il deposito di memorie di replica non inferiore a cinque giorni

(esattamente come già previsto dall'art. 32, cc. 2 e 3. D.Lgs. n. 546/1992 per le trattazioni camerali). Le parti ed i difensori sono comunque considerati presenti.

Ove non fosse possibile garantire il rispetto di tali termini, la controversia è rinviata d'ufficio a nuovo ruolo.

La

partecipazione da remoto

sia alle udienze pubbliche, sia alle sedute camerali di trattazione e di deliberazione (lett.

a) e b)

) è autorizzata con decreto del presidente della Commissione tributaria, che la segreteria comunica agli interessati almeno cinque giorni liberi prima della data fissata; ove fosse disposta la discussione o la partecipazione da remoto -di cui alla lettera

a)

- delle parti costituite, la segreteria comunica almeno tre giorni liberi prima della trattazione l'ora e le modalità di collegamento, dando poi atto a verbale del consenso a ciò liberamente prestato, anche ai fini della protezione dei dati personali, e delle modalità di identificazione di ciascun partecipante. Le parti ed i difensori sono considerati presenti ed i verbali redatti ed i provvedimenti adottati da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Tali termini si presumono essere da calcolare a giorni liberi, come l'analogo termine di cui all'articolo 31, D.Lgs. n. 546/1992.

*In evidenza

L'

art. 83 del D.L. 30 aprile 2020, n. 18

, c.d. “Cura Italia” (conv. con modificazioni in

Legge 24 aprile 2020, n. 27

ed ulteriormente modificato dal

D.L. 30 aprile 2020, n. 28

), per il primo periodo d'

emergenza Covid-19

, propone per la discussione (ed - ovviamente - ciò deve valere anche per la partecipazione) la soluzione del collegamento da remoto (Comma 7 lett. f)) oppure del rinvio (Comma 7 lett. g)):

Comma 7 lett. f): “la previsione dello

svolgimento delle udienze civili

che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti

mediante collegamenti da remoto

individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale
”;

Comma 7 lett. g): “la previsione del

rinvio delle udienze a data successiva

al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 [che riguardano il processo penale. N.d.R.];

Comma 12-quinquies: “Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi

, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto

individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge…”.

Comma 21. “Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,

si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie

e alla magistratura militare”.

Tuttavia, l'

art. 27, c. 2, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137

, c.d. “

Decreto Ristori

”, introduce per la discussione in contradittorio di cui all'

art. 34, D.Lgs. 546/1992

, nonostante rituale apposita richiesta, una forma documentale coatta, che risulta poco distinguibile dalla trattazione camerale di cui al precedente art. 33, prima parte, certamente dissonante con i principi costituzionali del giusto processo (

art. 111, c. 2, Cost.

), del diritto di difesa (

art. 24, Cost.

) e con í diritti fondamentali di cui all'

art. 6

, paragr. i) della C.E.D.U., secondo l'interpretazione della C.G.U.E., oltre che in deroga del già citato canone di pubblicità, disposto a pena di nullità, dall'

art. 1,

c.

2, D.Lgs. n. 546/1992

ed

art. 128 c.p.c.

, a corollario dell'art. 101, Costituzione: “la giustizia è amministrata in nome del popolo”.

Infatti, l'

art. 33,

c.1, seconda parte,

D.Lgs. n. 546/1992

, riconosce alla parte privata la libera (non soggetta ad alcuna valutazione del giudice) facoltà di accedere alla discussione orale, coram populo, in contraddittorio con la parte pubblica che ha emesso l'atto impugnato o omesso l'atto richiesto. Sul punto, la risalente giurisprudenza di legittimità (

Cass. Civ. n. 5986/2001

) è stata successivamente precisata (Cass. nn. 1139 e 13900 del 2008) nel senso che ogni nullità per l'udienza negata può conseguire solo alla dimostrazione di un danno specifico all'esercizio del diritto alla difesa (

c.d. prova di resistenza

).

N.B. La trattazione in forma documentale coatta, alternativa alla discussione nel contraddittorio della pubblica udienza, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata già non appare più monolitica nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (vds. ordinanze 21 aprile 2020 nn. 2538 e 2539).

Decreto MEF del 6 novembre 2020, n. 44

Il Decreto MEF del 6 novembre 2020, n. 44, in particolare, così testualmente recita:

Articolo 6: Processo verbale dell'udienza (art. 15 del Regolamento)

1. Il processo verbale di udienza è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T. [Sistema Informativo Giustizia Tributaria], a cui accede con proprie credenziali.

2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF/A e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale sono inseriti nel fascicolo processuale informatico.

3. Se il processo verbale è redatto in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.

4. Il processo verbale dell'udienza in formato digitale o la copia informatica del processo verbale analogico di cui al comma 3, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico.

5. Il processo verbale è trattato nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7: Trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice (art. 3 del Regolamento)

1. La trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli standard tecnici previsti dall'

articolo 10 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015

, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori, è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 9 del medesimo decreto direttoriale e previa registrazione al S.I.Gi.T.

2. Il S.I.Gi.T. garantisce, ai soggetti di cui al comma 1, la consultazione del fascicolo informatico e l'acquisizione delle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli.

Articolo 10: Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie

1. Il presente decreto entra in vigore:

a) il 1

°

dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;

b) il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie di ogni ordine* e grado diverse da quelle individuate alla lettera a).

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 7 entrano in vigore il 1° dicembre 2020.

*In evidenza

Le Commissioni tributarie sono suddivise in 1° (con competenza provinciale) e 2° grado (con competenza regionale) ma, nel caso che qui ci occupa, tutta la disciplina trattata si applica indistintamente alle “Commission tributarie”; esse non possono che appartenere tutte al medesimo ordine giudiziario.

L'

art. 116 della Costituzione

, come sostituito dall'

art. 2 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3

, ha denominato la regione: "Trentino - Alto Adige/Südtirol", per i relativi uffici giudiziari tributari si applica quanto previsto dal

decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976

, n. 752 e dal

decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

che raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della L. 31 dicembre 1962, n. 1777, della l. cost. 10 novembre 1971,

n. 1 e della L. Cost. 23 febbraio 1972

,

n. 1

. Pertanto, in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen la giurisdizione è esercitata, con la medesima competenza territoriale, per il primo grado rispettivamente dalle C.T. 1° di Trento e di Bolzano/Bozen e per il secondo grado rispettivamente dalle C.T. 2° del Trentino e dell'Alto Adige/Südtirol. Sfugge, quindi, il senso della consunta e ridondante -in parte anche errata- locuzione “di ogni ordine e grado”, che stancamente si legge soltanto negli atti del MEF.

Delibera C.P.G.T. del 10 novembre 2020, n 1230/2020

La

delibera Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 10 novembre 2020, n. 1230/2020

, in particolare, così testualmente recita:

Linee guida

UDIENZE IN PRESENZA

L' art. 27 del D.L. n. 137/2020

non vieta di continuare a celebrare le udienze “in presenza”

, ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo (giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria) per effetto di tale modalità di partecipazione.

In questo caso, sarà necessario impartire quanto meno le seguenti disposizioni dirette a tutelare la salute ed a contenere il rischio di contagio delle persone:

  • mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

    (art. 1, comma 2 d.p.c.m. 24 ottobre 2020);
  • rispettare il divieto di assembramento

    (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74).

Pertanto, appare opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino, ovvero confermino, l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio.

A tal fine si raccomanda - ove già non si sia proceduto in tal senso - l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento, come la chiamata delle cause ad orario, al fine di regolarne la trattazione, nell'eventualità in cui la stessa si possa svolgere in presenza.

COLLEGAMENTI DA REMOTO

Il Consiglio di Presidenza, rilevata l'

attuale indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali

con collegamento da remoto, evidenzia che,

per la decisione in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta

nonché per quelli ex art. 33, comma 1, parte prima, D. Lgs. 546/92, l'

attuale assetto emergenziale consente l'utilizzo di adeguate tecnologie

(piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale) individuate dal Presidente del collegio, estese ai componenti del collegio ed al Segretario di sezione. Il Presidente di collegio ne attesta il regolare ed integrale funzionamento.

In tal modo si potrà consentire la partecipazione, alla camera di consiglio, per la decisione dei ricorsi trattati con il contraddittorio scritto, anche dei giudici tributari che, residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, sarebbero altrimenti esonerati a causa della emergenza sanitaria.

RICHIESTE DI DISCUSSIONE ORALE

Il Presidente potrà con decreto fornire ai presidenti dei collegi indicazioni in ordine alla valutazione delle istanze di discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare. Sarà opportuno tener conto nella valutazione delle istanze di rinvio post emergenziale della rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento. [Tutto ciò ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, c. 3, D.Lgs. n. 546/1992. N.D.R.]

CAMERALI PARTECIPATE E TRATTAZIONE SCRITTA

In presenza di un difetto di coordinamento tra il primo e il secondo comma dell'art. 27, nonostante quest'ultimo si riferisca soltanto alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, il passaggio alla trattazione scritta deve intendersi anche per quelle camerali partecipate. La ratio emergenziale della norma, infatti, impone di estendere la conversione a trattazione scritta per la discussione di incidenti cautelari (ex artt. 47, 52, 62-bis e 65 c. 3-bis, D. Lgs. n. 546/1992) e per la discussione di richieste di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D. Lgs. n. 546/1992, salvo quanto detto in ordine alla richiesta di discussione orale.

Data la complessità della situazione e le inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute,

si invitano i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali

(Fonte: Il Tributario)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario